Cassazione Penale, Ordinanza n. 21935/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di cessione a terzi. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare il fatto come illecito amministrativo per uso personale ex art. 75 d.P.R. 309/1990, valorizzando il modesto quantitativo di sostanza rinvenuta e lamentando la mancata effettuazione di uno specifico accertamento tecnico sull'efficacia drogante e sul principio attivo della sostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà dirette a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre reputato congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello, che aveva escluso l'uso personale sulla base delle modalità di detenzione e confezionamento: l'imputato era stato trovato di notte in auto con altro soggetto, in una zona nota per lo spaccio, con cinque dosi termosaldate di eroina e cocaina, occultate in bocca. Da tali elementi i giudici di merito avevano logicamente desunto la destinazione a terzi della sostanza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata per la detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione, ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito sulla base delle modalità concrete del possesso.
Richiamato come ipotesi di illecito amministrativo per detenzione destinata all'uso personale, esclusa nel caso concreto in ragione degli indici sintomatici della destinazione a terzi.
Base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che alla declaratoria di inammissibilità può seguire la condanna alla Cassa delle ammende non potendosi escludere la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la distinzione tra detenzione penalmente rilevante e detenzione per uso personale va effettuata valorizzando il complesso degli indici fattuali del caso concreto, non il solo dato del quantitativo rinvenuto.
- La destinazione a terzi della sostanza può essere desunta in via logica da elementi quali il confezionamento in dosi, il tipo di sostanza, il luogo e le modalità del rinvenimento e l'occultamento dello stupefacente.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio mediante la riproposizione di censure di merito già disattese dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, logica e non manifestamente illogica, anche se il ricorrente proponga una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, salvo esclusione della colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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