Cassazione Civile, Ordinanza n. 08547/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La società ricorrente aveva promosso in primo grado un'azione risarcitoria, prospettando una pluralità di condotte lesive poste in essere, a vario titolo, da più soggetti e invocando la responsabilità degli organi di amministrazione e controllo societari nonché la responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2049 c.c. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Palermo aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto di gravame si limitasse a una censura generica e a una formula di integrale contestazione della sentenza senza confrontarsi con le plurime rationes decidendi di primo grado. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che nell'appello erano state specificamente contestate le argomentazioni del Tribunale, sia quanto al richiamo di precedenti di legittimità ritenuti non pertinenti, sia quanto al rigetto della domanda per insindacabilità dell'aumento di capitale di una società partecipata e per la nomina del nuovo amministratore, fatti ritenuti rilevanti ai fini della lesione del valore della partecipazione sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo la riforma del 2012, l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali ma con specificità sufficiente. Ha inoltre ribadito che, quando si denuncia in cassazione un error in procedendo relativo all'inammissibilità dell'appello, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto delle censure di merito e delle statuizioni appellate nella misura necessaria a dimostrare la specificità del gravame. Nel caso concreto, la ricorrente non ha assolto tale onere: il ricorso descriveva in modo generico la decisione di primo grado e non ricostruiva con precisione le critiche mosse in appello. La Corte ha anche osservato che, quanto alla pretesa omissione del Tribunale sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., dagli atti risultava invece che tale profilo era stato espressamente escluso dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una specifica confutazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata, con chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze.
Richiamato dalla ricorrente come base della pretesa responsabilità degli amministratori.
Richiamato nel dibattito sul danno diretto al socio, ma la Corte osserva che il Tribunale aveva comunque escluso anche la responsabilità aquiliana.
Invocato come titolo di responsabilità aquiliana; la Corte rileva che il primo giudice aveva espressamente escluso anche tale profilo.
Richiamato dalla ricorrente come ulteriore base di responsabilità per fatto altrui.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., è ammissibile solo se contiene una critica specifica e argomentata delle rationes decidendi della sentenza di primo grado; non basta una generica contestazione integrale della decisione.
- Nel giudizio di cassazione, quando si deduce un error in procedendo relativo all'inammissibilità dell'appello, il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi necessari a dimostrare la specificità delle censure di merito, senza potersi limitare a un rinvio agli atti di appello.
- La verifica della specificità dell'appello richiede il confronto tra le singole statuizioni della sentenza impugnata e le corrispondenti doglianze: l'omessa ricostruzione di tale confronto rende infondata o inammissibile la censura di violazione dell'art. 342 c.p.c.
- Se il giudice di merito ha espressamente escluso una certa forma di responsabilità, non è configurabile un vizio per omissione di pronuncia sul punto; la censura deve confrontarsi con la reale motivazione della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08432/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08433/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08434/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08435/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08436/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08437/2023 del 24/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →