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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16969/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (custode)

La controversia

Una società aveva trasportato presso i propri locali e custodito, per un lungo periodo, due colli contenenti articoli sottoposti a sequestro penale, su disposizione della Guardia di Finanza. Chiedeva la liquidazione del compenso per trasporto e custodia, sostenendo che per la custodia dovessero applicarsi le tariffe previste dalle tabelle approvate in base al Testo Unico delle spese di giustizia e, per quanto non previsto dal decreto ministeriale attuativo, gli usi locali. Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione, aveva respinto la domanda ritenendo corretta la liquidazione effettuata secondo un protocollo del 17.7.2013 e, in sostanza, secondo equità, escludendo l'applicazione delle tariffe invocate. In cassazione la società deduceva: 1) omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese di trasporto, con violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità del provvedimento; 2) nullità per omessa motivazione e violazione dell'art. 5 del d.m. 265/2006; 3) violazione dell'art. 5 d.m. 265/2006 e dell'art. 58, comma 2, T.U. spese di giustizia, perché per i beni non espressamente contemplati dal decreto l'indennità di custodia andava determinata secondo gli usi locali e non secondo equità; 4) violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014 sulle spese di lite.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non conteneva alcuna statuizione sulla domanda di rimborso delle spese di trasporto e che, quanto alla custodia, il Tribunale aveva fatto riferimento al criterio dell'equità, mentre la disciplina applicabile imponeva la liquidazione tenendo conto degli usi locali per i beni non contemplati espressamente dal d.m. n. 265/2006. Il provvedimento è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente dedotte; l'omissione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la sentenza/ordinanza deve essere motivata; l'assenza di motivazione o una motivazione meramente apparente può determinare nullità del provvedimento.

  • art. 134, comma 1 c.p.c.

    richiede che il provvedimento contenga la concisa esposizione dei fatti e dei motivi in diritto.

  • art. 5 d.m. 265/2006

    per la liquidazione dell'indennità di custodia di beni sequestrati non espressamente contemplati dal decreto, il criterio richiamato è quello degli usi locali, non un criterio equitativo alternativo.

  • art. 58, comma 2 d.P.R. n. 115 del 2002

    quando manchino tariffe tabellari applicabili, l'indennità per la custodia è determinata secondo gli usi locali.

  • art. 59 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base per l'approvazione delle tabelle tariffarie relative alle prestazioni considerate.

  • art. 336 c.p.c.

    l'impugnazione della statuizione sulle spese segue l'esito del giudizio principale e resta assorbita quando viene cassata la decisione sul merito.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    la censura sulle spese di lite è stata assorbita; il motivo non è stato esaminato per effetto della cassazione della decisione principale.

Massime di principio

  • Quando una parte chiede la liquidazione di compensi o indennità per attività svolte su beni sequestrati, il giudice deve pronunciarsi espressamente su tutte le voci domandate, incluse quelle accessorie come il trasporto, evitando omissioni che integrino vizio di omessa pronuncia.
  • Se la disciplina speciale prevede che, per le prestazioni non tipizzate o per i beni non contemplati dalle tabelle, la liquidazione avvenga secondo gli usi locali, il giudice non può sostituire tale criterio con una valutazione equitativa autonoma.
  • Il richiamo a protocolli applicativi o prassi interne può valere solo se coerente con il criterio normativo previsto; non può derogare al rinvio agli usi locali imposto dalla disciplina speciale.
  • Le statuizioni sulle spese processuali sono dipendenti dall'esito della controversia principale e possono restare assorbite quando la decisione sul merito viene cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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