Cassazione Penale, Sentenza n. 19460/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 27/03/2014 che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art.12 d.lgs. n.286/1998, con l'aggravante dell'utilizzo di servizi di trasporto internazionali. Si deduce (1) errata qualificazione del fatto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.63/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.12, comma 3, lett. d) del d.lgs. n.286/1998 limitatamente alle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati", con la conseguente ricaduta della condotta nella fattispecie meno grave di cui all'art.12, comma 1 (che ha limite massimo di pena di 5 anni) e quindi estinzione per prescrizione; (2) vizio di motivazione relativo alla responsabilità per mancata risposta al motivo di appello che prospettava l'applicabilità dell'art.54 c.p. (stato di necessità). Inoltre, nell'iter esecutivo la Corte territoriale aveva accolto la non esecutività della sentenza originaria per omessa traduzione in lingua francese, con conseguente rinnovazione della possibilità di impugnazione al deposito della sentenza tradotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha precisato che, per la sequenza procedurale descritta, si applica la disciplina dell'art.670 c.p.p. (non l'art.175 c.p.p.) e che, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della specifica aggravante (servizi di trasporto internazionali), il fatto deve essere riqualificato ai sensi dell'art.12, comma 1, d.lgs. n.286/1998. Tale riqualificazione determina l'estinzione del reato per prescrizione (considerata la pena edittale massima di cinque anni). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato sull'inapplicabilità della scriminante dello stato di necessità. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza per essere il reato qualificato ai sensi dell'art.12, comma 1, estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Applicata alla sequenza esecutiva descritta: la non esecutività del titolo per omessa traduzione ha rinnovato la possibilità di impugnazione al deposito della sentenza tradotta, facendo prevalere la disciplina dell'art.670 sul regime di restituzione in termini dell'art.175.
Richiamato per spiegare la non applicabilità della sua disciplina (in particolare del comma 8) al caso concreto; la Corte ha escluso l'estensione analogica in malam partem delle norme favorevoli alla parte riguardo al computo della prescrizione.
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma incriminatrice principale (immigrazione clandestina) con comma 3 che prevedeva aggravanti; la Corte ha ritenuto che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità parziale, l'aggravante basata sull'uso di servizi internazionali di trasporto non sia più applicabile al caso esaminato.
art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. n.286/1998 (Consulta, sent. n.63/2022)
"o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati"
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della porzione indicata; la Cassazione ha applicato tale declaratoria per rimuovere l'aggravante speciale e riqualificare il fatto ai sensi del comma 1.
Richiamato come motivo di appello (scriminante dello stato di necessità); la Corte d'Appello ha motivatamente escluso la sua applicabilità e la Cassazione ha ritenuto il relativo motivo di ricorso manifestamente infondato.
legge 28 aprile 2014, n.67, art.11, comma 6 (richiamata)
Richiamata in rapporto alla disciplina previgente del computo della prescrizione con riferimento all'art.175 c.p.p.; la sentenza ricostruisce che tali disposizioni non possono essere estese in senso sfavorevole al reo.
Massime di principio
- Se una parte dell'aggravante contestata viene dichiarata incostituzionale, il giudice deve riqualificare il fatto sulla base della normativa residua; questa riqualificazione può ridurre il massimo edittale e determinare l'estinzione del reato per prescrizione se intervenuta.
- La mancata traduzione della sentenza può determinare la non esecutività del titolo (art.670 c.p.p.), con il conseguente rinnovo del termine per l'impugnazione al deposito della traduzione; ciò incide sul calcolo dei termini processuali e della prescrizione.
- La disciplina della restituzione in termini (art.175 c.p.p.) e quella dell'art.670 c.p.p. sono differenti e non sempre intercambiabili: occorre individuare quale istituto sia applicabile al caso concreto perché da ciò dipendono effetti sul decorso della prescrizione.
- Le pronunce costituzionali sopravvenute che incidono sulla legittimità di una norma penale possono essere efficacemente invocate in sede di impugnazione per ottenere la riqualificazione del reato e, se del caso, l'estinzione per prescrizione.
- Le scriminanti come lo stato di necessità (art.54 c.p.) richiedono motivazione specifica e collegamenti fattuali: se il giudice di merito fornisce una motivazione congrua e il motivo di ricorso non supera la manifestità dell'infondatezza, la Cassazione lo respingerà.
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