Cassazione Civile, Ordinanza n. 01727/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di alcuni dipendenti di una cooperativa addetta ad attività di facchinaggio e dalla responsabilità solidale della società committente per i crediti da lavoro. In primo grado era stato riconosciuto il diritto dei lavoratori a differenze retributive per il periodo giugno 2011-giugno 2016, ritenendo nulla una clausola del regolamento interno della cooperativa e illegittime alcune delibere assembleari perché in contrasto con l’inderogabilità in peius del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva. Era stata inoltre condannata la datrice di lavoro e, in solido, la committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003, con esclusione di alcuni emolumenti dal calcolo. La corte d’appello ha poi rigettato l’appello dei lavoratori, ritenendo formato il giudicato nei confronti della datrice di lavoro, escludendo per difetto di prova le retribuzioni relative a periodi privi di buste paga e negando che alcune voci, come indennità sostitutiva di ferie e festività e trattenute per riduzione unilaterale dell’orario, rientrassero nella responsabilità solidale della committente; ha anche ritenuto inammissibile l’estensione della domanda al periodo luglio 2016-luglio 2017. In Cassazione i lavoratori hanno dedotto violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la proposizione in primo grado della domanda relativa alle differenze retributive da luglio 2016 a luglio 2017, poiché nei ricorsi introduttivi avevano allegato di aver lavorato presso la committente fino a luglio 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo generico e non specifico: non indicava con precisione la norma di diritto asseritamente violata né spiegava quale errore di diritto fosse stato commesso dalla sentenza impugnata. Il ricorso si limitava a una ricostruzione compilativa e assemblata degli atti di primo grado, della sentenza del Tribunale e dell’appello, senza una chiara critica giuridica della decisione di merito. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità solidale del committente è rigorosamente limitata ai trattamenti retributivi in senso stretto, con esclusione delle voci non aventi natura strettamente retributiva.
Il motivo di ricorso deve essere specifico, con chiara esposizione delle ragioni di censura e precisa individuazione del vizio denunciato.
La mera compilazione per assemblaggio degli atti può integrare carenza di specificità del ricorso.
Il ricorso per cassazione deve rientrare nelle tassative categorie di vizio previste dalla norma.
secondo comma, ult. parte
La motivazione è stata riservata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere formulato con tassatività e specificità: è necessario indicare con chiarezza la norma violata o il vizio denunciato e spiegare in che consista l’errore della decisione impugnata.
- La critica deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente una riproduzione assemblata degli atti o una mera ricostruzione fattuale priva di autonoma censura giuridica.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi in un richiamo generico: occorre collegare la doglianza a una delle categorie dell’art. 360 c.p.c. e svilupparla in modo intellegibile.
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 copre i trattamenti retributivi in senso stretto e non si estende automaticamente a tutte le voci economiche collegate al rapporto di lavoro.
Come è indicizzato
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