Cassazione Civile, Ordinanza n. 09919/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione IVA per Euro 124.415, contestando il diritto della contribuente alla detrazione dell'imposta esposta in fatture emesse da una società fornitore. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata una frode e distinguendo tra elusione e frode, sul presupposto che la società emittente avesse rappresentato in dichiarazione la realtà delle operazioni. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice d'appello avesse male qualificato la contestazione dell'Ufficio come frode invece che come disconoscimento della detrazione IVA in ragione della conoscenza o conoscibilità, da parte della cessionaria, dell'evasione a monte. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., affermando che il diritto alla detrazione deve essere negato quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione del cedente; ha richiamato i legami familiari tra la contribuente e i soci della società emittente, la sistematicità dell'omesso versamento da parte di quest'ultima e il vantaggio fiscale derivante dal salto d'imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione apparente né da violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la qualificazione in termini di frode della condotta contestata costituiva apprezzamento del giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini del diniego della detrazione IVA, non è necessario provare una frode in senso tecnico o operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, essendo sufficiente dimostrare, sulla base di elementi oggettivi e anche presuntivi gravi, precisi e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione IVA commessa dal cedente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve essere sorretta da motivazione percepibile, non apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza è configurabile solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente.
Richiamato in tema di sufficienza della motivazione della decisione.
La qualificazione giuridica del fatto compiuta dal giudice di merito non integra, di per sé, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione del cedente, anche senza frode in senso tecnico.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma invocata dalla ricorrente in combinato con l'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per il disconoscimento della detrazione.
La prova della conoscenza o conoscibilità dell'evasione può essere fornita per presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti.
Richiamato quanto alla ripartizione dell'onere probatorio nella prova della conoscenza dell'evasione.
art. 10-ter L. n. 74 del 2000
Richiamato solo incidentalmente per evidenziare la rilevanza dell'omesso versamento IVA in presenza di illiquidità.
Massime di principio
- Ai fini del diniego della detrazione IVA non occorre la prova di una frode in senso tecnico o di operazioni inesistenti: è sufficiente dimostrare, con elementi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'acquisto si inseriva in un'evasione dell'IVA del cedente.
- La conoscenza o conoscibilità dell'evasione del cedente può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale si fondi su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente e non in modo atomistico.
- In presenza di rapporti familiari o di stretti legami personali e commerciali tra cessionario e cedente, tali elementi possono assumere rilievo probatorio nel dimostrare la consapevolezza del mancato versamento dell'imposta applicata in rivalsa.
- La distinzione tra 'frode' ed 'evasione' non può essere usata per restringere indebitamente l'ambito del disconoscimento della detrazione, poiché il principio di neutralità dell'IVA cede quando il cessionario partecipa consapevolmente a un salto d'imposta.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte soccombente non condivida la valutazione compiuta.
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