Sentenza del 21/01/2015 n. 999 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva notificato il 4 maggio 2005 un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001, relativo a IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP, contributi previdenziali, IVA e sanzioni, determinando maggiori redditi e ricavi sulla base degli studi di settore. S.V. aveva dedotto un’invalidità del 50%, il mancato utilizzo del furgone indicato tra i beni strumentali e l’inesattezza del dato secondo cui il 90% del fatturato sarebbe stato realizzato fuori dal comune di residenza. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la CTR Piemonte aveva riconosciuto che il ricorso originario era tempestivo, ma aveva respinto l’appello, ritenendo che l’invalidità non integrasse un periodo di non normale svolgimento dell’attività in assenza di sospensione e non fosse un autonomo caso di esclusione dagli studi di settore. In cassazione il contribuente ha denunciato, da un lato, l’omesso esame delle contestazioni sul furgone e sulla localizzazione del fatturato e, dall’altro, l’errata applicazione delle norme sugli studi di settore, sostenendo che l’invalidità e la sua effettiva capacità reddituale dovessero essere considerate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Il primo motivo era stato prospettato come nullità per omessa pronuncia, ma le circostanze relative al furgone e al fatturato non erano autonome domande o eccezioni: erano questioni poste a sostegno della contestazione dell’accertamento e la censura avrebbe dovuto essere formulata come vizio di motivazione, non come error in procedendo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto non corrispondeva alla censura effettivamente svolta: prospettava l’esclusione dagli studi di settore per non normale svolgimento dell’attività, mentre il motivo lamentava che lo studio fosse stato applicato senza considerare la concreta capacità reddituale; per questa censura mancava dunque un quesito pertinente. La decisione della CTR è rimasta ferma. S.V. è stato condannato a rimborsare le spese processuali, liquidate in 1.785 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito e oneri di legge.
Norme richiamate
se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 4; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5.
La distinzione rilevante è tra omissione di pronuncia su una domanda o eccezione, che comporta un vizio processuale, e mancato esame di singole questioni argomentative comprese in una domanda o eccezione, che configura invece un vizio di motivazione.
se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 4; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere ricondotto alla categoria corretta: l’omessa pronuncia va denunciata ai sensi del n. 4, mentre l’omesso esame di questioni argomentative va denunciato come vizio di motivazione ai sensi del n. 5. L’errata qualificazione comporta inammissibilità.
Art. 132 c.p.c. e art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Il contribuente li aveva invocati per denunciare la nullità della sentenza, ma la Corte non ha esaminato nel merito una violazione di tali disposizioni: ha ritenuto inammissibile il motivo perché le doglianze indicate non riguardavano autonome domande o eccezioni rimaste senza decisione.
Il secondo motivo era formulato come violazione o falsa applicazione di legge, ma è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto non era coerente con la censura concretamente articolata e mancava un quesito pertinente rispetto a quest’ultima.
Art. 10, comma 4, lett. c), della L. n. 146 del 1998
La disposizione era invocata per sostenere l’esclusione dagli studi di settore nei periodi di non normale svolgimento dell’attività. La Cassazione non ha deciso se l’invalidità del contribuente potesse integrare tale condizione nel caso concreto: ha dichiarato inammissibile il motivo per la formulazione non coerente del quesito di diritto.
Art. 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993
La norma era richiamata nel motivo sull’applicazione degli studi di settore, ma la Corte non ne ha esaminato il merito, dichiarando inammissibile la censura per il difetto di un quesito di diritto corrispondente al contenuto del motivo.
Art. 360 c.p.c. e requisito del quesito di diritto applicabile ratione temporis
La formulazione del quesito non rispecchia il contenuto del motivo nel quale non si deduce l'inapplicabilità dello studio di settore, ma il fatto che lo studio di settore è stato applicato senza considerare l'effettiva capacità reddituale del contribuente (il cenno alla L. n. 146 del 1998, art. 10, non modifica il tenore del motivo così come evidenziato). In relazione a tale articolazione del motivo manca quindi un quesito di diritto.
Per il ricorso soggetto al requisito del quesito di diritto, il quesito deve corrispondere alla concreta censura svolta. Non basta richiamare una norma o formulare un quesito su una questione diversa: la mancata corrispondenza comporta l’inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione, il mancato esame di un argomento a sostegno di una domanda non equivale automaticamente a omessa pronuncia: quest’ultima ricorre quando il giudice non decide affatto una domanda o un’eccezione. La censura va qualificata in base al vizio effettivo, perché l’errata individuazione del motivo può renderla inammissibile.
- Quando il ricorso richiede un quesito di diritto, questo deve rappresentare con precisione la questione giuridica effettivamente sollevata nel motivo. Un quesito riferito a una diversa tesi, anche se richiama una norma pertinente in astratto, non soddisfa il requisito.
- La sentenza non stabilisce nel merito che l’invalidità sia irrilevante per gli studi di settore: il ricorso è stato definito per ragioni di ammissibilità. Non è quindi corretto ricavare da questa decisione una regola sostanziale generale sull’idoneità dell’invalidità a giustificare lo scostamento dai ricavi presunti.
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