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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23938/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza del 05/12/2024 per omessa dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione, ai sensi degli artt. 161 c.p. e 129 c.p.p. Si deduceva che la contestazione al capo 2) f) riguardava forniture di hashish risalenti a marzo-aprile 2004 e dovesse rientrare nell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990; pertanto, alla data della sentenza di appello il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) era già decorso e la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato il principio secondo cui è proponibile il ricorso per cassazione avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello se è stata omessa la dichiarazione di estinzione per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia. Ha ritenuto che le condotte di marzo-aprile 2004 rientrassero nell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e che alla data della sentenza impugnata fosse spirato il termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. pen.

    Riferita in relazione all'obbligo di valutare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione: la sua omissione può costituire motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata congiuntamente all'art. 161 c.p. come parametro di legittimità rispetto all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Le condotte contestate (forniture di hashish, marzo-aprile 2004) sono state ritenute riconducibili al comma 4; ciò determina il termine di prescrizione applicabile (nella specie valutato come anni 7 e mesi 6) e ha portato a concludere che la prescrizione era già maturata alla data della sentenza impugnata.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Richiamato per indicare che la Corte d'appello aveva assolto l'imputato dal reato associativo ascritto (art. 74), senza che ciò esonerasse il giudice dall'accertare la prescrizione rispetto ai capi residui.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. n. 19415 del 27/10/2022 (menzionata)

    Principio richiamato secondo cui è proponibile il ricorso per cassazione avverso sentenza resa all'esito di concordato in appello quando sia stata omessa la dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente alla pronuncia.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro sentenze pronunciate in esito a concordato in appello se il giudice ha omesso di dichiarare la prescrizione già maturata alla data della pronuncia.
  • Per valutare la prescrizione è essenziale l'esatta inquadratura normativa del fatto (articolo e comma) e la data dei fatti: la qualificazione incide sul termine prescrizionale da calcolare.
  • L'assoluzione su alcuni capi non esclude l'obbligo del giudice di verificare e dichiarare l'estinzione per prescrizione dei capi residui quando il termine sia già decorso.
  • Se la prescrizione è maturata anteriormente alla sentenza impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio perché il reato si è estinto; non è necessario un nuovo esame di merito.
  • In ricorsi analoghi è opportuno documentare con precisione le date dei fatti, l'inquadramento normativo e il calcolo del termine prescrizionale, richiamando precedenti giurisprudenziali utili.

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