Cassazione Penale, Sentenza n. 23940/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari (06/11/2024) chiedendo la riforma della dosimetria della pena e il riconoscimento delle circostanze generiche/attenuanti. FATONE e COLAFRANCESCO censurano il diniego delle generiche nonostante l'opzione per il rito abbreviato, il comportamento processuale collaborativo (o, per FATONE, l'ammissione di responsabilità) e la loro situazione personale/penale (assenza di precedenti recenti o marginalità del ruolo). CASTIGLIEGO deduce: 1) vizio di motivazione nel giudizio di comparazione tra circostanze (equivalenza vs prevalenza) e 2) errore nel calcolo della pena in sede di rideterminazione, chiedendo una pena superiore a quella fissata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o generici i motivi relativi al diniego delle generiche per FATONE e COLAFRANCESCO, e infondati o inammissibili i motivi della CASTIGLIEGO (sia quello sulla comparazione sia quello sul calcolo della pena). La Corte ha richiamato il carattere discrezionale della valutazione delle circostanze generiche da parte del giudice di merito, ritenendo la motivazione della Corte d'appello adeguata (anche perché la pena risultava determinata in misura prossima al minimo edittale, momento nel quale non è richiesta motivazione analitica). Sono dunque confermate le determinazioni di merito; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 comma 4 e 80 comma 2
art. 73 comma 4; art. 80 comma 2
Norme richiamate per la fattispecie di reato principale (illecita detenzione/spaccio di stupefacenti) oggetto delle condanne: la sentenza di legittimità non ha annullato la qualificazione dei reati, limitandosi a esaminare i motivi di dosimetria e le attenuanti.
Codice penale, art. 62-bis
La Corte ha richiamato la ratio di adeguare la pena al caso concreto: il riconoscimento delle circostanze generiche è rimesso al giudice di merito e soggetto a valutazione discrezionale motivata nei limiti necessari a rendere intelligibile la scelta.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, personalità del reo, ecc.). La sentenza ribadisce che il giudice di merito può operare una valutazione globale secondo questi criteri e che, se la pena è prossima al minimo edittale, non è richiesta una motivazione analitica dettagliata.
Massime di principio
- La valutazione del riconoscimento delle circostanze generiche è discrezionale e di fatto rimessa al giudice di merito: i ricorsi che si limitano a richiamare la generica 'incongruenza' senza indicare elementi di fatto omessi o travisati difficilmente sono ammissibili.
- L'ammissione di responsabilità o l'opzione per il rito abbreviato non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle generiche se il giudice ritiene che le dichiarazioni siano strumentali o prive di elementi utili (p.es. confessioni laconiche o utilitaristiche).
- La presenza di carichi pendenti o di precedenti, specie se per fatti analoghi o coevi, può giustificare il diniego totale o parziale delle attenuanti generiche.
- Se la pena risultante è determinata in misura prossima al minimo edittale, il giudice di merito non è obbligato a fornire una motivazione analitica e dettagliata sulla scelta dei parametri di art. 133 c.p.; espressioni generiche quali 'pena congrua' sono in tali casi sufficienti.
- Le censure sul giudizio di comparazione tra circostanze (equivalenza vs prevalenza) richiedono una critica puntuale e l'indicazione di fatti concreti non considerati: il mero dissenso non è sufficiente in Cassazione.
- I motivi che lamentano un errore di calcolo nella rideterminazione della pena devono essere formulati con chiarezza e precisione: argomentazioni generiche o contraddittorie portano all'inammissibilità o al rigetto.
- Per ottenere un riesame della dosimetria in sede di legittimità occorre dimostrare omissioni probatorie, travisamenti o illogicità specifiche nella motivazione del giudice di merito; in assenza di ciò la valutazione resta insindacabile.
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