Cassazione Penale, Sentenza n. 23944/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per 'contestazioni a catena'. La difesa sosteneva che l'ultimo episodio contestato coincidesse con il reato per il quale PACE era stato arrestato in flagranza il 15/05/2021 e già giudicato con sentenza irrevocabile; che la piattaforma indiziaria (intercettazioni che avevano condotto all'arresto in flagranza) fosse già conoscibile al momento del rinvio a giudizio per il primo episodio e che le successive dichiarazioni del collaboratore di giustizia PIPOLO avessero solo confermato elementi già noti, configurando un vincolo di continuazione che giustificherebbe la retrodatazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato per infondatezza. Il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse la 'desumibilità' dagli atti della prima ordinanza di tutti gli elementi probatori posti a fondamento del successivo procedimento: la portata probatoria delle intercettazioni e, soprattutto, il quadro criminoso più ampio è emersa compiutamente solo dopo acquisizioni successive (informativa e dichiarazioni del collaboratore PIPOLO). Si è richiamata la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui la retrodatazione opera solo se, oltre al decorso dei termini, tutti gli elementi per la retrodatazione risultino già dall'atto precedente in modo tale da poter fondare una domanda di cautela. Condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione degli atti per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, codice di procedura penale
Norma che consente la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in ipotesi di contestazioni successive; la Corte ha ritenuto che la retrodatazione sia applicabile solo se, oltre al fatto che i termini siano già scaduti, tutti gli elementi a fondamento risultino già desumibili dagli atti precedenti.
art. 310, codice di procedura penale
Disciplina il ricorso avverso il provvedimento cautelare: la difesa ha impugnato l'ordinanza di rigetto ai sensi di questa norma, che è stata ritenuta la strada corretta per dedurre la questione.
art. 303, codice di procedura penale
Richiamato nella motivazione per evidenziare l'insufficienza della sola disciplina sul cumulo materiale dei termini senza correttivi; contesto normativo della durata delle misure cautelari.
art. 309, codice di procedura penale
Norma richiamata in relazione alla giurisprudenza costituzionale: l'interpretazione che condizionerebbe la deducibilità in sede di riesame alla desumibilità dagli atti è stata censurata dalla Corte Costituzionale, con precisazioni sul corretto campo di intervento del riesame.
art. 306, codice di procedura penale
Richiamato in motivazione come rimedio alternativo: la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini può essere proposta al GIP con istanza ai sensi dell'art. 306.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma in materia di stupefacenti: i fatti contestati a PACE erano plurimi reati di detenzione e spaccio ex art. 73; la qualificazione e l'ampiezza del contesto criminoso hanno influito sulla valutazione della piattaforma indiziaria.
art. 416-bis cod. pen. (menzionata come aggravante esclusa)
L'aggravante mafiosa era stata originariamente ipotizzata ma poi esclusa nel procedimento: la decisione circa l'aggravante ha rilievo nella dinamica probatoria ma qui non è stata confermata.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla sentenza; il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) richiede non solo che, per effetto della retrodatazione, i termini siano già scaduti, ma anche che tutti gli elementi giustificativi del nuovo titolo custodiale siano già desumibili, in senso probatorio, dagli atti relativi al primo provvedimento; non basta la mera conoscibilità storica di fatti o intercettazioni.
- La 'desumibilità' implica che, al momento del rinvio a giudizio o del primo provvedimento, l'autorità fosse in grado di apprezzare la specifica significanza processuale degli elementi (cioè la loro capacità di fondare una nuova richiesta cautelare) senza necessità di ulteriori indagini o di successiva rielaborazione probatoria.
- Dichiarazioni successive di collaboratori o acquisizioni informative posteriori possono rendere operativa una nuova piattaforma probatoria; se tali elementi emergono dopo il primo provvedimento, la retrodatazione non è operante.
- Per la difesa: se si vuole ottenere la retrodatazione occorre dimostrare che, già in sede di primo provvedimento, esisteva un compendio documentale o dichiarativo compiuto e idoneo a fondare la nuova misura; in assenza di ciò è preferibile proporre istanza ex art. 306 c.p.p. (richiesta di scarcerazione) o impugnare il provvedimento nei termini previsti.
- Per l'accusa: per evitare che la retrodatazione possa essere invocata, è importante depositare e organizzare tempestivamente le informative e gli elementi probatori significativi e motivare chiaramente la richiesta di un nuovo titolo custodiale quando il quadro probatorio lo giustifica.
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