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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento che aveva applicato a Cuffiani la sospensione della patente e non aveva disposto la confisca del veicolo, deducendo errata e omessa determinazione delle sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis C.d.S.; in particolare si censura l'applicazione della sospensione in luogo della revoca obbligatoria e l'omessa confisca del veicolo di proprietà dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa/errata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Ha eliminato la sospensione della patente e ha disposto la revoca della patente dell'imputato nonché la confisca del veicolo Citroën C3 targato CM831ES di proprietà di Cuffiani, rilevando che tali misure sono previste obbligatoriamente dalla norma e che, trattandosi di statuizioni prive di valutazione discrezionale, poteva provvedere direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la Corte ricorda che la sentenza di applicazione della pena è equiparabile alla sentenza di condanna ai fini delle sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Prevede la revoca della patente e la confisca del veicolo per le ipotesi indicate: la Corte considera queste sanzioni amministrative accessorie obbligatorie in caso di condanna/patteggiamento e non suscettibili di sostituzione con la sospensione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) i e comma 2 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato nella parte che riguarda l'errata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 608, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parte della disciplina dei motivi di impugnazione in cassazione (richiami procedurali del ricorso).

  • art. 568, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti del controllo della Corte sulle sentenze di merito, ma la Corte ha comunque ritenuto censurabile l'errata applicazione di norme di diritto.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamata per chiarire che, pur trattandosi di patteggiamento, non opera il divieto di impugnare l'applicazione/omissione di sanzioni amministrative accessorie; la giurisprudenza consente il ricorso per cassazione su questi profili.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di provvedere direttamente quando la statuizione richiesta non comporta valutazioni discrezionali: la Corte lo ha utilizzato per disporre la revoca e la confisca omesse dal giudice di merito.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 21369/2019 (Melzani) e Sez.4, n. 32427/2011

    Richiami giurisprudenziali che confermano l'ammissibilità del ricorso in Cassazione contro sentenze di patteggiamento per omissione/errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie e il principio secondo cui la confisca prevista dall'art. 186 C.d.S. segue automaticamente la pronuncia di condanna/patteggiamento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro la sentenza di patteggiamento quando si censurano l'omessa o l'errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
  • Le sanzioni amministrative accessorie previste espressamente dalla legge (es. revoca della patente e confisca del veicolo ai sensi dell'art. 186 C.d.S.) sono obbligatorie e non sostituibili con misure meno gravose se la norma prevede la loro applicazione.
  • La confisca del veicolo, quando prevista dall'art. 186 C.d.S. e il veicolo sia di proprietà dell'imputato, è effetto legale della condanna o del patteggiamento e il ruolo del prefetto è meramente esecutivo.
  • Quando la mancata statuizione riguarda misure obbligatorie e non implica valutazioni discrezionali, la Corte di Cassazione può provvedere direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. l) senza rinvio.
  • In casi analoghi è importante verificare la titolarità di proprietà del veicolo: la confisca opera se il veicolo è di proprietà dell'imputato; eventuali terzi titolari possono dar luogo a questioni diverse.

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