Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2025 del 27/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento che aveva applicato a Cuffiani la sospensione della patente e non aveva disposto la confisca del veicolo, deducendo errata e omessa determinazione delle sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis C.d.S.; in particolare si censura l'applicazione della sospensione in luogo della revoca obbligatoria e l'omessa confisca del veicolo di proprietà dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa/errata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Ha eliminato la sospensione della patente e ha disposto la revoca della patente dell'imputato nonché la confisca del veicolo Citroën C3 targato CM831ES di proprietà di Cuffiani, rilevando che tali misure sono previste obbligatoriamente dalla norma e che, trattandosi di statuizioni prive di valutazione discrezionale, poteva provvedere direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la Corte ricorda che la sentenza di applicazione della pena è equiparabile alla sentenza di condanna ai fini delle sanzioni amministrative accessorie.
art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Prevede la revoca della patente e la confisca del veicolo per le ipotesi indicate: la Corte considera queste sanzioni amministrative accessorie obbligatorie in caso di condanna/patteggiamento e non suscettibili di sostituzione con la sospensione.
art. 606, comma 1, lett. b) i e comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato nella parte che riguarda l'errata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
art. 608, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata come parte della disciplina dei motivi di impugnazione in cassazione (richiami procedurali del ricorso).
art. 568, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti del controllo della Corte sulle sentenze di merito, ma la Corte ha comunque ritenuto censurabile l'errata applicazione di norme di diritto.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamata per chiarire che, pur trattandosi di patteggiamento, non opera il divieto di impugnare l'applicazione/omissione di sanzioni amministrative accessorie; la giurisprudenza consente il ricorso per cassazione su questi profili.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di provvedere direttamente quando la statuizione richiesta non comporta valutazioni discrezionali: la Corte lo ha utilizzato per disporre la revoca e la confisca omesse dal giudice di merito.
Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 21369/2019 (Melzani) e Sez.4, n. 32427/2011
Richiami giurisprudenziali che confermano l'ammissibilità del ricorso in Cassazione contro sentenze di patteggiamento per omissione/errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie e il principio secondo cui la confisca prevista dall'art. 186 C.d.S. segue automaticamente la pronuncia di condanna/patteggiamento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro la sentenza di patteggiamento quando si censurano l'omessa o l'errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
- Le sanzioni amministrative accessorie previste espressamente dalla legge (es. revoca della patente e confisca del veicolo ai sensi dell'art. 186 C.d.S.) sono obbligatorie e non sostituibili con misure meno gravose se la norma prevede la loro applicazione.
- La confisca del veicolo, quando prevista dall'art. 186 C.d.S. e il veicolo sia di proprietà dell'imputato, è effetto legale della condanna o del patteggiamento e il ruolo del prefetto è meramente esecutivo.
- Quando la mancata statuizione riguarda misure obbligatorie e non implica valutazioni discrezionali, la Corte di Cassazione può provvedere direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. l) senza rinvio.
- In casi analoghi è importante verificare la titolarità di proprietà del veicolo: la confisca opera se il veicolo è di proprietà dell'imputato; eventuali terzi titolari possono dar luogo a questioni diverse.
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