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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23939/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Porcu impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) in relazione alla morte di Egidio Podda, sostenendo che la motivazione dei giudici di merito fosse viziata per violazione di legge e per manifesta illogicità, nonché contraddittoria e carente su quattro punti: la condotta ascritta all'imputato (manovra in retromarcia), l'applicazione della regola cautelare specifica (art. 154 c.d.s.), il giudizio controfattuale sulla causalità e l'individuazione di un comportamento alternativo lecito idoneo a evitare l'evento, oltre al principio dell'affidamento. La difesa ha evidenziato elementi fattuali posti a suo favore: la vittima era ipovedente con patente tedesca e titolo italiano scaduto, veicolo della vittima senza revisione, presunta regolarità della guida del Porcu, contestazione della posizione posteriore dell'auto (angolata e non necessariamente invadente) e rilievo che anche rispettando la regola di prudenza l'evento si sarebbe comunque verificato, non essendo dimostrato l'arresto dell'autovettura prima della collisione; si è inoltre censurata la preferenza accordata dal giudice al consulente del PM rispetto al consulente della difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure proposte siano, in realtà, un'invocazione di rivalutazione del materiale probatorio e del percorso motivazionale eseguito dai giudici di merito, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo specifici vizi di diritto. La Corte ha confermato la ricostruzione che attribuisce al Porcu la manovra in retromarcia con invasione della sede stradale per circa un metro/un metro e mezzo, rilevando che il conducente non aveva adottato la prudenza richiesta per una retromarcia (controllo dello spazio retrostante, eventualmente ricorrendo ad aiuto di terzi). Ha escluso rilevanza esimente alla condizione di ipovedenza della vittima poiché il Porcu l'aveva percepita e aveva già percorso la strada in senso inverso prima di effettuare la manovra; ha richiamato la giurisprudenza sul limite del principio di affidamento e sulla prevedibilità del comportamento altrui. In conseguenza, il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; nella decisione è stata applicata per attribuire responsabilità penale al conducente che con condotta colposa, violando regole della circolazione, cagiona la morte di altro utente della strada.

  • art. 154 comma 1 lett. a) Codice della Strada

    Regola cautelare specifica circa le manovre di retromarcia: la Corte interpreta l'articolo come imponente estrema cautela nello svolgimento della retromarcia (lenta, con controllo dello spazio retrostante) e, se la visibilità è insufficiente, l'obbligo di ricorrere ad ausili (terzi) per procedere in sicurezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente alla Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione delle spese e della somma alla Cassa delle ammende, come riferimento sul presupposto della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La manovra in retromarcia impone al conducente massima cautela: deve procedere lentamente, mantenere il completo controllo dello spazio retrostante e, se la visibilità è insufficiente, avvalersi dell'aiuto di terzi; l'inosservanza può integrare colpa penalmente rilevante in caso di incidente mortale.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la riforma di valutazioni di fatto o perizie semplicemente proponendo interpretazioni alternative dei dati probatori; il ricorso va fondato su vizi di diritto o su contraddizioni manifeste e specifiche nella motivazione dei giudici di merito.
  • La condizione di vulnerabilità o di inferiore capacità della vittima (es. ipovisione) può essere rilevante ma non esclude automaticamente la responsabilità dell'altro conducente se quest'ultimo poteva e doveva prevedere il rischio e adottare misure di prevenzione.
  • Il principio dell'affidamento degli utenti della strada non è assoluto: la prevedibilità dell'imprudenza altrui è un limite che può mantenere la responsabilità del conducente che non ha osservato la cautela richiesta.
  • Per censurare correttamente una perizia tecnica in cassazione è necessario dimostrare specifici vizi logico-giuridici nella valutazione (contraddizioni, omissioni rilevanti) e non limitarsi a sostenere la maggiore plausibilità della perizia di parte.

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