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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23941/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare (custodia in carcere poi attenuata agli arresti domiciliari) per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e la riconduzione della fattispecie nell'aggravante ex art. 416-bis c.p. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e illogicità: si contestava che la gravità indiziaria fosse fondata soltanto sulla convivenza con Marchiotti e su alcune cessioni ascritte, senza prova di rapporti con altri associati, di attività di raccordo o di una coscienza e volontà della ricorrente di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento (bacinella). Si sosteneva che le intercettazioni e le conversazioni non provassero l'affectio societatis né l'intenzione di favorire il sodalizio di tipo 'ndranghetistico.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale di Catanzaro che, sulla base delle indagini e delle conversazioni intercettate nonché dei riscontri fattuali (episodi di detenzione e cessione, consegne tramite terzi, partecipazione a incontro con esponenti del clan), ha qualificato le condotte della Occhiuto come inserite in un contesto associativo strutturato e collegato alla compagine 'ndranghetistica. La Corte ha condiviso la valutazione che l'associazione ex art. 74 DPR 309/1990 fosse funzionale e ancillare al sodalizio di tipo mafioso e che la ricorrente avesse agito con consapevolezza e volontà di agevolare il programma criminoso (anche in funzione del rafforzamento economico e operativo dell'organizzazione). L'apprezzamento delle intercettazioni è stato ritenuto questione di merito non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità, mancante nel caso. Di conseguenza è stata confermata la misura cautelare in corso. (Il dispositivo prosegue con la condanna del ricorrente alle spese processuali, come indicato nel testo giudiziario)

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Fattispecie di traffico illecito di stupefacenti inquadrata come associazione finalizzata allo spaccio; le condotte di detenzione e cessione sono state valutate come inserite nel contesto associativo operativo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta l'aggravante mafiosa in quanto l'associazione dedita al narcotraffico è stata ritenuta funzionale alla compagine 'ndranghetistica e la ricorrente ha agito con consapevolezza e volontà di contribuire al rafforzamento del sodalizio (es. contribuzione alla 'bacinella' e finalità agevolatrice).

  • art. 59 cod. pen.

    Richiama il principio secondo cui le circostanze aggravanti richiedono conoscenza o conoscibilità delle stesse con l'ordinaria diligenza; il Tribunale ha ritenuto adempiuto questo requisito dalle evidenze raccolte.

  • Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)

    Principio giurisprudenziale richiamato: l'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di fatto riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è vincolante in cassazione salvo manifesta illogicità.

  • Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 (D'Andrea)

    Conferma che la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di merito non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica o irragionevole.

  • Corte di cassazione, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020

    Richiamata per distinguere l'aggravante di cui all'art. 59 c.p. rispetto al 'metodo mafioso' e per confermare i criteri di estensione dell'aggravante a condotte inserite in un sistema di controllo territoriale con finalità agevolatrice.

Massime di principio

  • La partecipazione a una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta dalla pluralità di episodi di detenzione e cessione, dalla modalità organizzativa (cessioni tramite terzi, consegne pianificate) e dal contesto territoriale di appartenenza; non è necessario un esplicito ruolo direttivo se sussistono concreti indizi di inserimento stabile.
  • Le conversazioni intercettate, anche se non contengono confessioni esplicite, possono essere valutate dal giudice come indicatori di consapevolezza e volontà (affectio societatis) quando emergono riferimenti personali, cronologici e di coordinamento che si raccordano con altri riscontri investigativi.
  • L'aggravante ex art. 416-bis c.p. può operare anche quando il gruppo dedito allo spaccio sia 'ancillare' rispetto a una compagine mafiosa più ampia, se è dimostrato che l'attività agevola economicamente o operativamente il sodalizio (es. devoluzione di proventi, controllo territoriale).
  • In sede di cassazione il sindacato sulle prove e sull'interpretazione delle intercettazioni è assai limitato: la Corte verifica la logicità della motivazione ma non reinterpreta i fatti quando il giudice di merito ha dato una spiegazione coerente basata su massime di esperienza.
  • Per la difesa, la strategia efficace è dimostrare l'insussistenza di collegamenti obiettivi (riscontri fattuali) tra l'imputata e il resto dell'associazione, oppure evidenziare incongruenze manifesta nella motivazione del giudice di merito; semplici letture alternative delle conversazioni raramente bastano in cassazione.
  • La mera solidarietà familiare o la presenza occasionale non escludono automaticamente la responsabilità associativa se dall'insieme delle condotte e dei contatti emerge una partecipazione operativa e una finalità comune.

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