Cassazione Penale, Sentenza n. 45839/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge, lamentando la mancata riduzione della pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado; deduce che la Corte d'appello non avrebbe correttamente operato la diminuzione della pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia effettivamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche (sia nella parte motiva sia, soprattutto, nel dispositivo, che "conferma, nel resto", la sentenza di primo grado) e che la pena indicata quale pena base in secondo grado (anni tre e euro 5.200) debba ritenersi già comprensiva della riduzione per le attenuanti. La Corte di cassazione ha inoltre ribadito che il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.) riguarda il dispositivo e non la parte motiva: la motivazione può risultare meno favorevole senza che ciò configuri automatica violazione se il dispositivo non è peggiorativo. Pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di cui al comma 5 in relazione al capo 1) (cocaina), ma ha poi valorizzato, ai fini della determinazione della pena, la diversa e più grave qualificazione richiamata nel dispositivo
d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
La Corte ha ritenuto più grave il delitto ricompreso nel comma 4 (detenzione di hashish e marijuana) e su tale reato ha indicato la pena base cui applicare le riduzioni e gli aumenti successivi
Norma richiamata per il capo relativo all'evasione dagli arresti domiciliari (capo 2); la condanna per tale fatto è stata confermata in grado di appello
La Corte osserva che, sebbene la sentenza di appello non citi espressamente la riduzione ex art. 62-bis, il calcolo della pena nel dispositivo mostra che le riduzioni (attenuanti e rito abbreviato) sono state applicate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che il divieto di reformatio in peius concerne il dispositivo e non la motivazione: il dispositivo ingiurioso sarebbe vietato, ma una motivazione più severa non invalida automaticamente la sentenza se il dispositivo non peggiora la posizione dell'imputato
Richiamato in relazione all'aumento di pena per continuazione esterna; la Corte ha tenuto conto degli aumenti e delle successive diminuzioni (rito abbreviato) nella determinazione complessiva della pena
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597, co. 3, c.p.p.) tutela la posizione dell'imputato rispetto al dispositivo della sentenza di appello: ciò significa che, in sede di verifica, conta soprattutto ciò che risulta dal dispositivo e non le parti della motivazione eventualmente più sfavorevoli.
- Se le circostanze attenuanti sono riconosciute e risultano confermate nel dispositivo del giudice di appello, la loro applicazione alla determinazione della pena si considera patrimonializzata anche se la motivazione non menziona esplicitamente tutte le riduzioni (es. ex art. 62-bis); in caso di dubbio è decisivo il contenuto del dispositivo.
- La Corte d'appello può riqualificare il reato e ricalcolare la pena (tenendo conto di aumenti per continuazione, riduzioni per rito abbreviato, ecc.), a condizione che non determini un peggioramento del dispositivo rispetto alla posizione dell'imputato quando ciò sia vietato.
- In impugnazioni in cassazione fondate su vizi di calcolo della pena, è importante verificare sia la parte motiva che il dispositivo: se il dispositivo conferma il riconoscimento delle attenuanti e la pena risultante è compatibile con tale riconoscimento, il ricorso per mancata applicazione delle attenuanti è probabilmente infondato.
- Per chi impugna, è strategico chiedere esplicita chiara indicazione nel dispositivo delle riduzioni applicate (attenuanti, rito, art. 62-bis) per evitare contestazioni successive sul loro effettivo conteggio.
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