Cassazione Civile, Ordinanza n. 33733/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di locazione di immobile commerciale. La società conduttrice aveva ottenuto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per canoni non pagati, il riconoscimento di un credito per migliorie apportate all'immobile; la locatrice, a sua volta, aveva chiesto il rimborso di spese per smantellamento, smaltimento rifiuti, pulizia e il risarcimento dei danni cagionati al bene. In appello la Corte territoriale aveva rideterminato i crediti reciproci e condannato la locatrice al pagamento di una somma maggiore per le migliorie, nonché altri soggetti connessi alla società estinta al risarcimento dei danni fino a concorrenza delle somme riscosse in sede di liquidazione. La locatrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che le spese per migliorie erano state ritenute provate sulla base di un elaborato di arbitraggio non utilizzabile come prova in mancanza di documenti giustificativi; 2) violazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1248 c.c., lamentando che la Corte d'appello non aveva operato la compensazione tra il credito per migliorie e il credito risarcitorio della locatrice, prospettando una compensazione impropria; 3) violazione dell'art. 436 c.p.c., perché la Corte non aveva rilevato l'improcedibilità dell'appello incidentale della controparte, depositato tempestivamente ma non notificato. La controparte ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: 1) violazione degli artt. 110, 299 e ss. c.p.c. e 2495 c.c., deducendo che l'appello della locatrice era stato notificato al difensore di una società già estinta e che quindi avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione della clausola contrattuale relativa al ripristino e agli indennizzi per le opere eseguite sull'immobile; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte avesse quantificato il danno senza considerare che una parte dell'importo era già stata ricompresa e detratta nella stima delle migliorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché la violazione dell'art. 2697 c.c. non era stata dedotta come errato riparto dell'onere della prova e la censura ex art. 116 c.p.c. era formulata contro una valutazione di merito dell'elaborato peritale/estimativo, qualificato dalla Corte territoriale come stima accettata contrattualmente dalle parti; il secondo motivo perché privo di chiarezza espositiva e non idoneo a individuare una vera omissione di pronuncia sulla compensazione; il terzo motivo perché, secondo il consolidato orientamento richiamato, l'omessa notificazione dell'appello incidentale è sanata se la parte appellante principale accetta il contraddittorio senza chiedere rinvio, come avvenuto nel caso. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l'inefficacia perché tardivo rispetto al termine breve, con conseguente assorbimento dell'esame nel merito; ha comunque osservato ad abundantiam che i motivi sarebbero stati per lo più infondati o inammissibili. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio
la violazione sussiste solo se il giudice valorizza come prova legale elementi che tale natura non hanno, o viceversa disattende prove legali; non basta contestare l'apprezzamento delle prove
invocato per la compensazione tra reciproci crediti derivanti dal rapporto
invocato per la compensazione tra reciproci crediti derivanti dal rapporto
invocato per la compensazione tra reciproci crediti derivanti dal rapporto
invocato per la compensazione tra reciproci crediti derivanti dal rapporto
la mancata notificazione dell'appello incidentale tempestivamente depositato può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'appellante principale
richiamato sul subentro processuale in caso di estinzione della parte
richiamato per l'evento interruttivo connesso all'estinzione della parte
richiamato per gli effetti estintivi della cancellazione della società dal registro imprese
richiamato per l'interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti
richiamato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali
richiamato in relazione alla notificazione dell'impugnazione al procuratore della parte estinta
il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
comporta il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo se si allega un vero errore nel riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente contestare l'attendibilità o la sufficienza della prova valorizzata dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi, oppure disconosce il valore di prove legali; non è configurabile come censura alla mera valutazione del compendio istruttorio.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e intellegibile: una censura che non individui con chiarezza il decisum impugnato, o che alterni profili diversi senza spiegare l'errore denunciato, è inammissibile.
- La mancata notificazione dell'appello incidentale tempestivamente depositato è sanata se la parte appellante principale non reagisce chiedendo un rinvio per difendersi e quindi accetta il contraddittorio.
- In caso di estinzione della società parte del giudizio, se l'evento non è dichiarato dal procuratore costituito, opera l'ultrattività del mandato e la notificazione dell'impugnazione al difensore resta valida.
- Il ricorso incidentale tardivo resta inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, con conseguente regolazione delle spese riferita alla sola parte ricorrente principale.
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