Cassazione Civile, Ordinanza n. 07879/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società sportiva)
La controversia
La controversia nasce da due contratti sottoscritti l’11 giugno 2014: uno di sponsorizzazione tecnica e uno di merchandising. La società attrice aveva chiesto la condanna della controparte all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dagli inadempimenti. Il Tribunale aveva rigettato le domande; in appello la decisione è stata riformata solo quanto all’accertamento relativo al merchandising, mentre è stata confermata la reiezione della domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova del danno, anche per la tardività e genericità del prospetto prodotto. In cassazione la ricorrente principale ha censurato la sentenza d’appello per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il contratto di sponsorizzazione fosse stato interpretato in modo errato, che l’intenzione delle parti risultasse dal testo contrattuale e da scambi di mail, e che fossero stati trascurati altri benefici pattizi (referente unico e inserimento del logo nelle pubblicità). Quanto al merchandising, ha dedotto che il danno avrebbe dovuto essere liquidato equitativamente e che una base minima di quantificazione poteva ricavarsi dal contratto stipulato dalla controparte con un terzo partner. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la tardività della produzione documentale posta a base della riforma e la sua irrilevanza probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo non specifico, perché non indicava con precisione le norme di cui si denunciava la violazione, non sviluppava adeguatamente la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. e cumu lava in modo promiscuo doglianze eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, in applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere l’indicazione specifica delle norme asseritamente violate; la mancata indicazione rende la censura inammissibile.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge richiede la precisa individuazione delle norme e il raffronto tra precetto normativo e statuizione impugnata.
La censura per omesso esame di fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
È richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla tardività della produzione documentale svolta in corso di primo grado.
È richiamato nel ricorso incidentale come norma che preclude in appello la produzione tardiva di documenti.
È richiamato nel ricorso incidentale in tema di onere della prova, con riferimento alla prova del diritto azionato e della rilevanza dei documenti prodotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere formulato con rigorosa specificità: il ricorrente deve indicare con precisione le norme asseritamente violate e confrontarne il contenuto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura per violazione di legge non può risolversi in una generica critica della decisione, né demandare alla Corte una ricerca esplorativa delle disposizioni applicabili.
- La doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente individua il fatto storico omesso, il dato da cui emerge, il modo e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo indistinto censure eterogenee, impedendo di distinguere e valutare separatamente i diversi profili di impugnazione.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
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