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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07127/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Un ex socio di una società a responsabilità limitata cancellata conveniva in giudizio la società socia superstite, un altro soggetto indicato come destinatario del riparto e il liquidatore della società estinta. Chiedeva il pagamento pro quota di somme asseritamente dovute a titolo di quota di liquidazione e la condanna del liquidatore al risarcimento dei danni, lamentando che nel bilancio finale di liquidazione fosse stata indicata una somma spettante a una società che in realtà non l’aveva ricevuta, e che il liquidatore avesse violato la par condicio creditorum pagando alcuni creditori professionisti della società in liquidazione. Il tribunale respingeva le domande; la corte d’appello riformava la decisione sulle spese e confermava, nel merito, l’insussistenza delle pretese dell’attore, ritenendo legittimo il pagamento dei creditori privilegiati e insussistente una pretermissione lesiva dei diritti dell’ex socio. Con il ricorso per cassazione venivano proposti nove motivi: 1) duplicazione della liquidazione delle spese in favore delle parti costituite con lo stesso difensore; 2) illegittima condanna alla rifusione del contributo unificato anche per il primo grado; 3) omessa pronuncia sul credito residuo di euro 580,00 e violazione dell’art. 2495 c.c.; 4) violazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. per avere il liquidatore soddisfatto altri crediti invece di quello dell’odierno ricorrente; 5) omesso esame del bilancio finale di liquidazione e motivazione apparente; 6) omesso esame e violazione di norme sulla prova documentale, con contestazione della conformità di un ordine di bonifico; 7) e 8) violazione dell’art. 2495 c.c. per negare l’azione del creditore sociale verso il liquidatore e i soci dopo la cancellazione, anche a prescindere dall’effettiva percezione del riparto; 9) violazione delle norme sulle spese processuali e sulla compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, rilevando che non poteva essere posto a carico del soccombente in appello il rimborso del contributo unificato relativo al primo grado, poiché quel contributo era stato già versato dall’attore in primo grado e la statuizione d’appello presupponeva erroneamente il contrario. Ha rigettato il primo e il quarto motivo, ritenendo corretta la liquidazione delle spese in favore di soggetti con posizione processuale non identica e, nel merito, corretta la decisione sulla priorità dei crediti privilegiati rispetto alle pretese del ricorrente; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per difetto di specificità, per censura di merito travestita da violazione di legge, per applicazione della disciplina della doppia conforme e per insindacabilità della compensazione delle spese. Decidendo nel merito sul solo capo cassato, ha dichiarato non dovuto il contributo unificato del primo grado; per il resto ha confermato l’esito sfavorevole al ricorrente e lo ha condannato alle spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza regola la rifusione delle spese, ma la sua applicazione va verificata secondo il corretto criterio di liquidazione e di imputazione delle voci di spesa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile nei limiti della corretta applicazione del principio di non addossare spese alla parte totalmente vittoriosa.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur implicitamente, abbia già negato la pretesa prospettata.

  • art. 2495 c.c.

    La responsabilità verso soci o creditori della società cancellata non può essere affermata sulla sola base della prospettazione della parte, occorrendo confrontarsi con l’effettivo assetto dei pagamenti e con la concreta incidenza della cancellazione.

  • art. 2697 c.c.

    Le contestazioni sulla sufficienza della prova non integrano, di regola, violazione di legge ma sollecitano un riesame del materiale probatorio, non consentito in cassazione.

  • art. 2741 c.c.

    I creditori concorrono sui beni del debitore in pari grado, salve le cause legittime di prelazione; è quindi legittima la preferenza accordata ai crediti privilegiati.

  • art. 2751-bis, secondo comma, c.c.

    I crediti dei professionisti godono di privilegio e possono essere soddisfatti con priorità rispetto ad altri crediti concorrenti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme è onere del ricorrente indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per poter proporre censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce la distinzione tra violazione di legge, omessa pronuncia/motivazione e omesso esame di fatto decisivo; non è ammissibile cumulare in modo confuso doglianze eterogenee.

  • art. 13 DPR n. 115/2002

    Il contributo unificato segue la parte che lo ha effettivamente versato e non può essere duplicato a carico di chi non lo aveva sostenuto nel grado di merito.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    Quando un difensore assiste più soggetti con identica posizione processuale, il compenso è unico, con possibile aumento percentuale nei limiti previsti; occorre comunque verificare se le posizioni siano realmente identiche.

  • art. 8 d.m. n. 55/2014

    La liquidazione del compenso per pluralità di parti assistite dallo stesso difensore deve avvenire secondo i criteri del compenso unico con eventuali aumenti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • In presenza di più parti assistite dallo stesso difensore, il giudice deve verificare se le posizioni processuali siano effettivamente identiche: solo in tal caso opera il criterio del compenso unico con eventuale aumento percentuale; non è consentita una duplicazione integrale delle spese senza adeguata motivazione.
  • Il contributo unificato non può essere posto a carico della parte soccombente per un grado in cui esso risulta già versato dall’altra parte o da chi ha effettivamente introdotto quel segmento processuale; la liquidazione deve corrispondere alle spese effettivamente sostenute.
  • Nei rapporti tra creditori di una società in liquidazione, opera la regola del concorso con preferenza dei crediti assistiti da privilegio; il liquidatore non viola la par condicio quando soddisfa crediti privilegiati prima di pretese non assistite da prelazione.
  • La responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. non può essere affermata sulla base di una mera contestazione del risultato del bilancio finale o della distribuzione dell’attivo, se l’accertamento di merito esclude che vi sia stato un riparto lesivo o che il credito dedotto sia rimasto insoddisfatto per condotta imputabile al liquidatore.
  • In cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che, in sostanza, mira a un nuovo apprezzamento delle prove o della ricostruzione del fatto; il vizio di sussunzione è configurabile solo se il fatto storico accertato resta fermo e indiscusso.
  • In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La compensazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del rispetto del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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