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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20643/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena (anche nella forma della detenzione domiciliare) per motivi di salute: fibromialgia in fase algica refrattaria a terapie, ipertensione, pluriallergie, nodularità polmonari con calo ponderale significativo e sospetto di possibile infezione aspecifica/immunocompressione; la Direzione Sanitaria dell'istituto ha riferito difficoltà logistiche per cure riabilitative intramurarie e di accesso a strutture esterne e si è astenuta dall'esprimersi sulla compatibilità con il regime detentivo rinviando ad accertamenti peritali. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la domanda ritenendo che le condizioni fossero stazionarie, che la detenuta seguisse la terapia e che fossero già programmate visite specialistiche, concludendo per la compatibilità dello stato di detenzione. La difesa ha impugnato in Cassazione denunciando: mancata nomina della perizia nonostante la Direzione Sanitaria avesse rinviato la valutazione a un accertamento tecnico; errata applicazione dell'art. 147 c.p. perché non sarebbe stata adeguatamente accertata la gravità della patologia e il rischio di aggravamento in regime carcerario; motivazione contraddittoria e carente sulla reale possibilità di cure adeguate in concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale non abbia svolto gli accertamenti tecnici necessari nonostante la documentazione clinica e la relazione della Direzione Sanitaria dessero rilievo a elementi di incertezza (scarsa disponibilità di presidi riabilitativi intramurari, difficoltà di accesso a strutture esterne, astensione della Direzione nel pronunciarsi sulla compatibilità). La Corte ha richiamato i principi secondo cui, quando emergono dati clinici che pongono dubbi sulla compatibilità dello stato detentivo con le condizioni di salute del condannato, il giudice deve disporre adeguati accertamenti medici (anche perizia) per fondare la decisione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma, indicando la necessità di integrare il materiale probatorio con indagini tecniche e di motivare il bilanciamento tra diritto alla salute, principio di umanità, esigenze esecutive e pericolosità sociale.

Norme richiamate

  • art. 146 cod. pen.

    Prevede il differimento obbligatorio della pena per patologia particolarmente grave che rende incompatibile lo stato detentivo quando le cure disponibili non sono più efficaci; la Corte ricorda che in presenza di tale quadro il differimento (o alternativa della detenzione domiciliare) è obbligatorio.

  • art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Regola il differimento facoltativo per motivi di salute nei casi di grave infermità fisica che comporti pericolo di vita o probabilità di altre conseguenze dannose; la Corte sottolinea che la valutazione richiede un accertamento concreto della compatibilità tra cura effettiva disponibile in carcere e quella in libertà, comprensiva dell'impatto dell'ambiente carcerario sull'aggravamento della patologia.

  • art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen.

    Norma sulle forme sostitutive della detenzione (detenzione domiciliare surrogatoria) applicabile quando sia disposto il differimento; la Corte la menziona per spiegare che il differimento può tradursi anche nella forma domiciliare.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama limiti di riproduzione del ricorso in cassazione o richiede l'osservanza di formalità procedurali; nel caso il ricorso è stato presentato nei limiti ammessi e richiamato nelle parti necessarie.

  • art. 606, comma 1, lett. b), d) e e) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione impugnati dalla difesa (vizi di motivazione, violazione di norme sostanziali e processuali); la Corte ha esaminato i profili di motivazione carente e di mancata acquisizione di prova peritale.

  • art. 27, comma 3 Cost.

    Principio costituzionale del rispetto della dignità della persona e del principio di umanità della pena, richiamato come parametro interpretativo nel bilanciamento con l'esigenza esecutiva.

  • art. 32 Cost.

    Tutela della salute come diritto fondamentale; utilizzata dalla Corte per sottolineare l'onere di garantire cure effettive e compatibilità del regime detentivo con lo stato di salute.

  • art. 3 CEDU (richiamato in dottrina e giurisprudenza)

    Divieto di trattamenti inumani o degradanti; richiamato quale criterio per valutare se la detenzione, unita alla malattia e alla carenza di cure, possa integrare trattamento incompatibile con il senso di umanità.

Massime di principio

  • Quando la documentazione clinica o le relazioni sanitarie evidenziano dubbi rilevanti sulla compatibilità dello stato detentivo con le condizioni di salute, il giudice deve disporre accertamenti tecnici (perizia) prima di rigettare la richiesta di differimento o detenzione domiciliare.
  • La valutazione della compatibilità non è astratta: deve considerare l'effettiva possibilità di accesso e la concreta adeguatezza delle cure nell'ambito detentivo (non solo la programmazione futura di visite), nonché l'impatto del regime di detenzione sull'aggravamento della patologia.
  • La distinzione tra differimento obbligatorio (art.146) e facoltativo (art.147) impone livelli diversi di accertamento, ma in entrambi i casi il giudice deve motivare il bilanciamento tra diritto alla salute, principio di umanità, esigenze esecutive e pericolosità sociale.
  • La mera programmazione di visite o la stabilità transitoria della terapia non escludono l'obbligo di approfondire sospetti diagnostici rilevanti (es. nodularità polmonari, sospetto infettivo) che richiedano valutazioni tecniche specifiche.
  • Il giudice può e deve tener conto delle difficoltà logistiche dell'istituto (scarsa disponibilità di presidi riabilitativi intramurari, limitato accesso a strutture esterne) come elementi rilevanti nella valutazione della compatibilità.
  • Se il Tribunale ritiene insufficienti gli elementi medici acquisiti, l'assenza di perizia tecnica giustifica l'annullamento della decisione e il rinvio per un nuovo giudizio con integrazione probatoria.

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