Cassazione Penale, Sentenza n. 7414/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello che aveva riformato, ai soli effetti civili, l'assoluzione di primo grado dichiarando Mavilia responsabile in relazione alla morte del lavoratore Di Mauro Nicolino per caduta dall'alto. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e sostanziali (in particolare art.92 d.lgs.81/2008), sostenendo che la Corte di appello aveva esteso illegittimamente la sfera di garanzia del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva imponendogli un controllo costante e l'obbligo di sospendere i lavori anche in assenza di rischio interferenziale e pur non essendo egli presente il giorno dell'evento; contestava altresì la contraddittorietà della decisione rispetto all'assoluzione del committente e la mancata corretta valutazione probatoria circa la posizione di garanzia e il rischio interferenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ha il potere-dovere di sospendere le lavorazioni quando riscontri direttamente un pericolo grave e imminente (art.92, comma 1, lett. f), d.lgs. n.81/2008), indipendentemente dalla verifica di specifiche violazioni legate al rischio interferenziale. Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto provata, anche documentalmente (verbali del 27 e 29 agosto 2013), la consapevolezza del Mavilia circa il mancato uso di dispositivi di protezione individuale e la sussistenza di una macroscopica carenza di prevenzione, giustificando l'obbligo di sospensione non adottato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio in favore di alcune parti civili (liquidate in 4.800,00 euro).
Norme richiamate
art. 92, d.lgs. 9 aprile 2008, n.81
art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n.81
Il potere-dovere del coordinatore per la sicurezza di sospendere le lavorazioni si applica ogniqualvolta il coordinatore riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica del rischio interferenziale; l'omessa adozione dell'ordine di sospensione configura una possibile omissione rilevante ai fini di responsabilità.
art. 589, commi 2 e 3, cod. pen.
Norma penale utilizzata per inquadrare il fatto che ha causato la morte del lavoratore come delitto colposo (omicidio colposo aggravato dalle circostanze previste dai commi), rilevante per la dinamica fattuale che giustifica la responsabilità civile riconosciuta in appello.
d.lgs. 14 agosto 1996, n.494
d.lgs. 14 agosto 1996, n.494
Citato per ricostruire l'origine normativa della figura del coordinatore per la sicurezza e la ripartizione delle posizioni di garanzia nei cantieri, rilevante a fini interpretativi della disciplina attuale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Articolo processuale richiamato nelle censure per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ritiene infondati i motivi basati su tali censure.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Direttiva 92/57/CEE
Direttiva 92/57/CEE (richiamata tramite d.lgs. n.494/1996)
Riferimento al quadro sovranazionale che ha ispirato la disciplina della sicurezza nei cantieri e la figura del coordinatore; utilizzato per spiegare l'evoluzione normativa e funzionale del ruolo.
Massime di principio
- Il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ha il potere-dovere di sospendere immediatamente le lavorazioni se rileva un pericolo grave e imminente, anche se non ricorrono specifiche condizioni di rischio interferenziale.
- La sfera di garanzia del coordinatore è distinta da quella del datore di lavoro/committente: l'assoluzione di uno non esclude necessariamente la responsabilità dell'altro, data la diversa natura degli obblighi.
- La documentazione delle verifiche in cantiere (verbali di accesso, contestazioni formali) può costituire prova cruciale della consapevolezza del coordinatore e giustificare responsabilità per omissione di interventi inibitori.
- Non è richiesto che il coordinatore eserciti un controllo quotidiano continuativo, ma gli è imposto di adottare provvedimenti attivi e vincolanti quando constati pericoli evidenti; i richiami meramente formali possono essere insufficienti.
- In giudizio, la valutazione della necessità di sospendere le lavorazioni si fonda su circostanze concrete e percepibili immediatamente: macroscopiche carenze organizzative o assenza di dispositivi di protezione possono legittimare l'ordine di sospensione.
- Per difendersi efficacemente, il coordinatore dovrebbe verbalizzare le ispezioni, impartire ordini formali e, se necessario, adottare misure scritte di sospensione e segnalazione alle autorità competenti; la pronta documentazione riduce il rischio di responsabilità.
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