Cassazione Civile, Ordinanza n. 12588/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando il primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato gli avvisi di accertamento catastale relativi agli anni 2011-2014, con mancato riconoscimento della ruralità degli impianti fotovoltaici di proprietà della contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità la società aveva anche presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022; l’Agenzia aveva però negato la definizione. La società aveva quindi impugnato anche il diniego, deducendone la nullità della notifica e contestandone la legittimità. La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso contro il diniego, rilevando che la notifica era comunque sanata dal raggiungimento dello scopo per effetto della tempestiva impugnazione; ha però ritenuto legittimo il diniego perché la lite riguardava un atto di classamento catastale di valore indeterminabile, non definibile agevolmente in mancanza di importi da versare. Quanto al ricorso principale avverso la sentenza d’appello, la Corte ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.; inoltre la notifica al Comune di Gavorrano valeva solo come litis denuntiatio, poiché il Comune era estraneo al giudizio di cassazione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso proposto contro il diniego di definizione agevolata, ritenendo infondate le censure sulla notifica e sulla definibilità della controversia catastale; ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale avverso la sentenza della CTR perché tardivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c., e comunque non tempestivamente proposto verso un soggetto estraneo al giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, mentre sono state compensate con il Comune di Gavorrano. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5, legge 31 agosto 2022, n. 130
La definizione agevolata richiede, come regola, il pagamento degli importi dovuti; nei casi in cui non vi siano importi da versare la definizione si perfeziona con la sola domanda. La Corte ha però escluso che tale meccanismo si applichi alle controversie di classamento catastale di valore indeterminabile, qualificandole come non suscettibili di estinzione agevolata.
termine di sei mesi nel testo applicabile ratione temporis
Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata è tardivo e quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità della notifica di un atto è sanata se il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell’atto e lo ha tempestivamente impugnato, poiché in tal caso si realizza il raggiungimento dello scopo della notificazione.
- Le controversie tributarie relative ad atti di classamento catastale, quando abbiano valore indeterminabile e non comportino importi da versare dal contribuente, non rientrano tra le liti definibili con la procedura agevolata prevista dalla legge n. 130/2022.
- Nel giudizio di cassazione, la notifica del ricorso a un soggetto estraneo al giudizio di merito vale solo come litis denuntiatio e non sana la tardività del ricorso nei confronti della parte effettivamente resistente.
- Il termine di cui all’art. 327 c.p.c. opera come limite perentorio alla proponibilità del ricorso per cassazione quando la sentenza impugnata non sia stata notificata.
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