Ordinanza n. 97/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’atto di diniego n. 2/2025, a firma del Dirigente dell'Area II - Servizi tecnici - Servizio Governo del Territorio - Ufficio Edilizia Privata avente ad oggetto “Istanza di rilascio Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 20, del D.P.R. 380/01 e ss.mm. e ii., per l'intervento, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b della legge 120/2020, dall'art. 28, comma 5-bis, della legge 34/2022 e dall'art. 14, comma 1-ter della legge 91-2022, eliminazione delle barriere architettoniche tramite ascensore esterno, sito in via Tripoli n. 9”, con il quale è stata respinta la cennata istanza; - di ogni altro atto e/o provvedimento, ad esso presupposto, connesso e comunque conseguenziale (ancorché non conosciuto), come, a mero titolo di esempio, solo indicativo e non esaustivo, le note prot. 41916 del 30.09.2025, 42072 dell'01.10.2025, 45625 del 20.10.2025 (preavviso di diniego) e 45254 del 20.10.2025, quest'ultima allo stato non conosciuta, in quanto non pubblicata né ostesa, nonostante richiesta di accesso ex L. n. 241/1990; e per la declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001, sulla istanza di permesso di costruire in variante (pratica P59/2025), per decorso del termine previsto dalla legge, senza richieste istruttorie né diniego tempestivo; e per la condanna del Comune di Giulianova al risarcimento dei danni patiti e “patiendi” dai ricorrenti a causa dall'illegittimo agire amministrativo, da liquidarsi nella misura che sarà provata in corso di giudizio o ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire in variante relativo alla realizzazione di un ascensore esterno per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale e chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto; hanno inoltre domandato l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire in variante, per decorso del termine previsto dall'art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, nonché il risarcimento dei danni. In sintesi, hanno sostenuto che il Comune non avrebbe formulato tempestivamente richieste istruttorie né adottato un diniego entro il termine di legge e che, pertanto, si sarebbe formato il silenzio-assenso. Hanno anche contestato l'attività amministrativa svolta a seguito del preavviso di diniego e la qualificazione dell'intervento come variante essenziale, deducendo l'illegittimità del diniego e la lesione derivante dall'omessa ostensione di un atto richiesto mediante accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In primo luogo, ha ritenuto non configurabile il silenzio-assenso, poiché l'istanza non era idonea a far sorgere l'obbligo di provvedere: il progetto risultava sottoscritto esclusivamente da un geometra, mentre l'intervento richiedeva la dichiarazione di un progettista abilitato che asseverasse la conformità del progetto. La mancanza di tale documentazione essenziale impedisce la formazione del silenzio-assenso, anche se l'amministrazione non ha esercitato tempestivamente i poteri istruttori. In secondo luogo, il Collegio ha rilevato che il diniego dava espressamente conto della memoria procedimentale dei ricorrenti; non sussiste un obbligo della pubblica amministrazione di confutare analiticamente ogni osservazione, purché essa sia presa in considerazione e valutata. Infine, a una sommaria delibazione, ha ritenuto logica e corretta la qualificazione comunale dell'intervento come variante essenziale, in quanto comportante la realizzazione di due ulteriori piani in sopraelevazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di € 1.500,00 per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Nel settore edilizio, devono ritenersi essenziali i contenuti della domanda espressamente e tassativamente richiesti dalla legge generale sull'edilizia, indicati all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 380 del 2001
La domanda di permesso di costruire deve contenere, tra gli elementi essenziali, la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto; la sua mancanza impedisce la configurabilità di un'istanza idonea a determinare la formazione del silenzio-assenso. Il comma 8 è richiamato dai ricorrenti quale fondamento del silenzio-assenso, ma il Collegio ne esclude l'applicabilità in presenza di un'istanza carente di documentazione essenziale.
È richiamato nell'oggetto dell'istanza edilizia per la qualificazione dell'intervento, ma l'ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare; il TAR, valutato il fumus boni iuris, ha respinto la richiesta di sospensione.
Il preavviso di diniego è menzionato tra gli atti connessi; l'ordinanza afferma che l'amministrazione non deve contestare analiticamente tutte le osservazioni procedimentali, ma deve prenderle in considerazione e valutarle.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto costituisce documentazione essenziale della domanda; la sua mancanza impedisce la configurabilità di un'istanza idonea a far sorgere l'obbligo di provvedere e, conseguentemente, la formazione del silenzio-assenso, anche se l'amministrazione non ha attivato tempestivamente i propri poteri istruttori.
- Il silenzio-assenso edilizio non si forma quando la domanda è priva di uno degli elementi documentali essenziali tassativamente richiesti dalla disciplina edilizia; l'inerzia dell'amministrazione non può sanare l'originaria inidoneità dell'istanza.
- L'obbligo di valutare le memorie procedimentali non impone all'amministrazione una confutazione analitica di ogni singola osservazione del privato, essendo sufficiente che il provvedimento dia conto della presa in considerazione e della valutazione delle memorie.
- La qualificazione di un intervento edilizio come variante essenziale è legittima, in sede di sommaria valutazione cautelare, quando le opere progettate comportino la realizzazione di due ulteriori piani in sopraelevazione rispetto all'intervento originario.
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