Cassazione Civile, Ordinanza n. 15414/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta da uno dei comproprietari, di accertamento dell’usucapione di alcuni terreni in comunione tra le parti. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione dell’altro comproprietario, aveva riformato la decisione e respinto la domanda di usucapione. In cassazione il soccombente di merito ha dedotto, con un unico motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 714, 1164, 1158, 2697 c.c. e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato la prova del possesso esclusivo, desumibile da documenti acquisiti in atti, tra cui una lettera dell’11 agosto 1977. Il controricorrente ha resistito. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c. reiterativa delle difese già svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito. Ha osservato che la Corte d’appello aveva già accertato, sulla base delle risultanze di causa, che non era stata provata un’effettiva signoria esclusiva sul bene per il tempo utile all’usucapione, essendo emersa una manifestazione dell’intento possessivo solo dal 5 maggio 2008, mediante intimazione alla controparte di liberare il terreno dalla legna accatastata. La memoria depositata non introduceva argomenti nuovi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull’usucapione per contestare la valutazione del possesso esclusivo in ambito di comunione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità del possesso utile all’usucapione del bene comune.
Richiamato dal ricorrente quale base normativa dell’usucapione ordinaria.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere probatorio circa il possesso esclusivo e il decorso del tempo utile all’usucapione.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure proposte, senza che la Corte entrasse nel merito della relativa doglianza.
La censura è stata formulata come violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto che in realtà mirasse a una nuova valutazione del merito.
La memoria depositata in prossimità dell’udienza è stata ritenuta meramente reiterativa dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diverso apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare il significato attribuito dal giudice di merito agli elementi istruttori già esaminati.
- Ai fini dell’usucapione, chi la invoca deve allegare e provare in modo rigoroso il possesso esclusivo e continuato del bene per il tempo richiesto dalla legge; in difetto, la domanda è destinata al rigetto.
- La manifestazione dell’intento di possedere uti dominus, se emersa solo in epoca incompatibile con il maturare del termine utile, esclude il riconoscimento dell’usucapione.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. che si limiti a reiterare le difese già svolte non incide sull’esito del giudizio di legittimità.
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