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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36324/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza impugnata è quella del 9 dicembre 2025 della Corte d'appello di Bari, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 7 marzo 2025 nei confronti di tre imputati per tentato omicidio e reati relativi alle armi: aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., riconosciuto a tutti le attenuanti generiche e rideterminato le pene in quattro anni e quattro mesi per un imputato e quattro anni e sei mesi per ciascuno degli altri due. Gli imputati erano accusati di avere partecipato a un'aggressione nella quale furono esplosi nove colpi di pistola contro un'autovettura in fuga, dopo un precedente litigio. Il Procuratore generale ha impugnato la concessione delle attenuanti generiche, contestando la parzialità del risarcimento, l'assenza di un recesso attivo, la limitata rilevanza dell'ammissione degli addebiti e la valutazione delle conseguenze del fatto. Il primo imputato ha contestato il dolo del tentato omicidio e la prova della natura offensiva delle armi, deducendo anche l'incompatibilità tra l'assoluzione dalla detenzione e la condanna per il porto, la mancata applicazione dell'attenuante della provocazione e l'insufficiente valorizzazione di età, incensuratezza e tentativo di risarcimento nella determinazione della pena. Gli altri due imputati hanno contestato, oltre al dolo omicidiario e alla prova che le armi fossero caricate con proiettili non a salve, la ricostruzione dell'origine del danno rilevato sulla carrozzeria, l'assenza di accertamenti sulla traiettoria dei colpi e la responsabilità per detenzione e porto; uno ha inoltre chiesto la riqualificazione in lesioni volontarie, mentre l'altro ha dedotto l'assorbimento della detenzione nel porto. La Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso del Procuratore generale sia quelli dei tre imputati, condannando questi ultimi al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di merito secondo cui il mancato rinvenimento delle ogive non escludeva l'impiego di proiettili non a salve: le pistole erano state usate in una pubblica via e la direzione degli spari copriva un'ampia area di fuga; inoltre, le immagini di videosorveglianza mostravano una nuova ammaccatura dell'auto dopo gli spari. Le censure sulla provenienza del danno, sulla traiettoria e sulla dinamica sono state giudicate infondate o inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione delle prove. Il dolo del tentato omicidio è stato ritenuto compatibile con l'esplosione di nove colpi contro un'auto in fuga, in una posizione prossima ai corpi degli occupanti; non è necessario che gli autori mirino selettivamente agli organi vitali. Le condotte dedotte a discarico, compresi l'estrazione di una persona dall'auto a mani nude, il mancato inseguimento e lo spostamento di uno degli imputati, non hanno evidenziato fratture logiche nella motivazione. È stata confermata la responsabilità di due imputati per detenzione e porto: le doglianze sulla detenzione sono state dichiarate inammissibili per mancato confronto con la motivazione di merito. È stata altresì confermata la responsabilità del terzo imputato per concorso nel porto, pur essendo stato assolto dalla detenzione, poiché l'adesione consapevole a un'impresa criminosa che comporta l'impiego di un'arma disponibile al compartecipe può fondare il concorso nel porto. Rigettata anche la richiesta di riconoscere la provocazione: una sproporzione macroscopica tra il fatto ingiusto e il reato può escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra fatto e ira. Il motivo sulla pena è stato dichiarato inammissibile, essendo stata applicata la pena edittale minima per il tentato omicidio e riconosciute le attenuanti generiche. Quanto al ricorso del Procuratore generale, la Corte ha ritenuto che la motivazione sulle attenuanti generiche rimanesse sorretta da altri elementi — risarcimento parziale, limitate conseguenze per le vittime, parziale ammissione di uno degli imputati e incensuratezza di due — nonostante dovesse essere espunta la valutazione secondo cui l'assenza di lesioni dipendeva dalla limitata gravità delle conseguenze, dato che essa era riconducibile all'imperizia esecutiva e alla resistenza delle vittime. La criticità non disarticolava il nucleo essenziale della decisione. La statuizione sulle attenuanti generiche è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Essendo state anche concesse all’imputato le attenuanti generiche, non vi era, pertanto, spazio per modulare ulteriormente in suo favore il trattamento sanzionatorio.

    La Corte richiama la pena minima ricavata dal combinato disposto degli artt. 56 e 575 c.p. per concludere che, già applicate le attenuanti generiche, non vi era ulteriore spazio per ridurre la pena.

  • art. 575 c.p.

    Essendo state anche concesse all’imputato le attenuanti generiche, non vi era, pertanto, spazio per modulare ulteriormente in suo favore il trattamento sanzionatorio.

    In combinato disposto con l'art. 56 c.p., la norma determina la pena edittale minima del tentato omicidio considerata dalla Corte nella valutazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 2 l. 895/1967

    I ricorsi sono infondati nella parte in cui contestano il porto deducendo che non vi è prova che le armi portate non fossero caricate a salve, perchè, per gli stessi motivi indicati al punto 1. di questa decisione cui si fa rinvio, deve ritenersi motivata in modo non manifestamente illogico la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che una tale prova, invece, vi sia.

    La condanna per il porto di arma comune da sparo può essere confermata quando la prova della natura non inoffensiva delle armi sia sostenuta da una motivazione di merito non manifestamente illogica.

  • art. 4 l. 895/1967

    Nella parte in cui contestano la detenzione delle armi, deducendo che, se gli imputati avessero avuto le armi già in discoteca, le avrebbero usate già lì, i ricorsi sono inammissibili per mancanza di specificità perché non si confrontano con il percorso logico della decisione che ha ritenuto che, per la dinamica dell’azione, non è pensabile che gli imputati non avessero già la pregressa detenzione di queste armi nascoste da qualche parte e recuperate al bisogno nell’immediatezza dello scontro.

    La censura sulla detenzione è inammissibile se non si confronta con la motivazione che colloca la disponibilità delle armi prima dell'azione e il loro recupero nell'immediatezza dello scontro.

  • art. 7 l. 895/1967

    Biasi è stato assolto dalla detenzione dell’arma, ma è stato condannato per concorso nel porto.

    La disposizione è ricompresa nella contestazione relativa alle armi; la Corte conferma che l'assoluzione dalla detenzione non esclude, di per sé, la responsabilità per concorso nel porto.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Con sentenza del 9 dicembre 2025 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 7 marzo 2025 del Tribunale di Bari che aveva condannato Massimiliano Blasi, Michele D’Addabbo e Michele Portoghese per i reati di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e 2, 4 e 7 l. 895 del 1967, ha escluso l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., concesso a tutti gli imputati le attenuanti generiche, rideterminando le pene nei loro confronti in 4 anni e 4 mesi di reclusione per Biasi, e 4 anni e 6 mesi di reclusione per gli altri due.

    La Corte dà atto che l'aggravante era stata esclusa in appello; il ricorso per cassazione non ha rimesso in discussione tale statuizione.

  • art. 62 n. 2 c.p.

    La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira.

    La provocazione non richiede una proporzionalità matematica tra provocazione e reazione, ma una sproporzione macroscopica può escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra il fatto ingiusto e l'ira.

  • art. 133 c.p.

    In ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

    La valutazione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e individua gli elementi ritenuti preponderanti.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Alla decisione consegue la condanna degli imputati ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., norma che prevede tale tipo di conseguenza processuale soltanto per le impugnazioni della "parte privata", e che, quindi, non è applicabile alla dichiarazione di reiezione del ricorso dell'ufficio del Procuratore generale di Bari.

    La condanna alle spese processuali prevista dalla disposizione riguarda le impugnazioni della parte privata e non si applica al rigetto del ricorso del Procuratore generale.

Massime di principio

  • Il mancato rinvenimento delle ogive non esclude, da solo, che un'arma fosse caricata con proiettili non a salve, quando le modalità degli spari e il luogo aperto rendano non decisiva la ricerca e ulteriori elementi, come il danno comparso sul veicolo dopo gli spari, sostengano la ricostruzione accusatoria.
  • Il dolo del tentato omicidio può essere desunto dalla direzione e dalla concreta idoneità dell'azione, anche senza prova di una mira selettiva verso organi vitali; la valutazione deve considerare l'atteggiamento degli agenti rispetto al rischio di un evento lesivo della vita o dell'incolumità.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove quando la censura non individua una frattura logica della motivazione impugnata.
  • Chi aderisce consapevolmente a un'impresa criminosa che comporta l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma nella disponibilità esclusiva di un compartecipe può rispondere di concorso nel porto illegale, anche se è assolto dal concorso nella detenzione.
  • La sproporzione tra il fatto ingiusto altrui e la reazione non esclude automaticamente la provocazione, ma, se macroscopica, può rivelare l'assenza dello stato d'ira o del nesso causale richiesto per l'attenuante.
  • La concessione delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione contraddittoria o illogica; una criticità relativa a uno degli elementi valutati non comporta annullamento se gli altri elementi autonomamente sorreggono la decisione.
  • Quando la pena per il tentato omicidio è stata determinata partendo dal minimo edittale e sono state riconosciute le attenuanti generiche, la doglianza che chiede ulteriori riduzioni deve confrontarsi con l'assenza di ulteriore spazio sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioniDetenzione di armi
RamiParte generaleProcesso penaleArmi
IstitutiConcorso di personeTentativoOnere della prova

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