Cassazione Penale, Sentenza n. 31541/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Le censure, formulate separatamente, contestano la sussistenza della gravità indiziaria e la motivazione del riesame: Cristiano Pasquale denuncia l'uso di dichiarazioni di collaboratori inconferenti e un illegittimo automatismo tra associazione camorristica e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; contesta inoltre la valutazione delle intercettazioni. Setola contesta l'attribuzione del ruolo di contabile del sodalizio e la mancata esplorazione dell'elemento psicologico (dolo specifico), nonché l'omessa valutazione di misure meno afflittive rispetto al carcere e l'inesistenza del pericolo di reiterazione, dato il lavoro e l'assenza di precedenti. Cristiano Dino contesta la qualificazione della sua condotta come partecipazione all'associazione per delinquere, sostenendo si tratti al più di favoreggiamento o raccolta di denaro per debiti del figlio, e l'omessa motivazione circa misure alternative. Castaldi Luisa contesta la sussistenza di gravi indizi in relazione al capo T) e l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, nonché la carenza della motivazione circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con controllo a distanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili o infondati. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti de libertate (impossibilità di rivalutare gli elementi di fatto e lo spessore degli indizi) e verificato che il tribunale del riesame aveva dato adeguata e logica motivazione. In particolare: per Cristiano Pasquale la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (Picchistecca e Marra) e il loro riscontro nelle intercettazioni, non ravvisando alcun automatismo illegittimo nell'accertamento dell'appartenenza al gruppo camorristico e nella collegata gestione del traffico di stupefacenti; per Setola la Corte ha ritenuto convincente la ricostruzione del ruolo di tenuta della contabilità dell'organizzazione dedotta da conversazioni intercettate e da elementi indiziari, dichiarando inammissibili i rilievi che si risolvevano in mera rivalutazione del fatto; per Cristiano Dino la Corte ha confermato che la sistematica raccolta di somme presso il circolo e i contatti con il sodalizio integrano partecipazione al gruppo criminale e giustificano la custodia; per Castaldi la Corte ha ritenuto non fondata la domanda di riesame del compendio indiziario e ha condiviso la valutazione del tribunale che le attribuiva ruoli decisionali e gestionali nella piazza di spaccio, nonché collegamenti con i clan di riferimento. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto adeguata la misura carceraria alla luce della personalità e delle modalità operative emerse, del concreto e attuale pericolo di reiterazione e dell'assenza, nei ricorsi, di censure idonee a dimostrare un vizio motivazionale.
Norme richiamate
norma che disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari; la Corte ricorda che il giudizio di legittimità è limitato all'esame della motivazione del provvedimento impugnato
art. 416 bis. 1, cod. pen.
la Corte valuta l'eventuale aggravante mafiosa collegandola alla circostanza che il traffico di stupefacenti fosse attività gestita dall'associazione di tipo mafioso; la qualificazione richiede consapevolezza del soggetto che il traffico fosse gestito dal sodalizio mafioso
la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere dimostrata anche mediante facta concludentia e non richiede una struttura complessa; un contributo anche limitato può integrare la partecipazione se rivela un vincolo organizzativo
norma che definisce i reati 'scopo' dell'associazione; la Corte la utilizza per collegare i singoli illeciti al programma criminoso
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
principio secondo cui il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; la Corte accetta la prognosi del giudice di merito fondata sulla personalità e sulle modalità del fatto
art. 192 comma primo, c.p.p.
il giudice può valutare le intercettazioni come prova diretta con libero convincimento, anche senza riscontri esterni, purché la motivazione sia razionale
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non può riesaminare il merito probatorio ma solo la correttezza giuridica e la logica e completezza della motivazione.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se coerenti e corroborate da altri elementi (es. intercettazioni), possono costituire gravi indizi di colpevolezza.
- Le intercettazioni costituiscono fonte di prova diretta valutabile dal giudice anche in assenza di riscontri esterni, purché la motivazione su di esse sia congrua.
- L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede una complessa struttura organizzativa: è sufficiente un quid pluris rispetto al mero accordo, desumibile da comportamenti, ruoli e facta concludentia.
- La partecipazione associativa può essere accertata anche sulla base di un singolo episodio se da quel comportamento si desume il vincolo e il ruolo stabile dell'indagato nell'ambito del sodalizio.
- Per ottenere misure cautelari meno afflittive la difesa deve fornire argomentazioni specifiche e dimostrare l'assenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione; mere ricostruzioni alternative del fatto sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità.
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