Cassazione Penale, Sentenza n. 23161/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento per due motivi: (1) violazione di legge e vizio motivazionale per omissione della necessaria verifica del nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità (1.455 euro) e il reato contestato (detenzione illegale di stupefacenti ai fini di spaccio), necessario ai fini della confisca; (2) vizio motivazionale per mancata motivazione in ordine alla congruità della pena concordata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, rinviando per nuovo giudizio sul punto all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Imperia in diversa composizione. Il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è stato dichiarato inammissibile in ragione delle limitazioni di ricorribilità in materia di patteggiamento (la censura sulla congruità della pena non rientra nelle sole ipotesi consentite dalla legge n. 103/2017), pertanto la parte della sentenza che concerne la pena è stata confermata. La Corte ha inoltre richiamato che, seppure non fosse legittima la confisca diretta come "profitto" del reato per mancato nesso, il giudice del rinvio dovrà valutare in motivazione se la somma possa essere confiscata per equivalente ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis DPR 309/90 o mediante la confisca allargata/da sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis c.p.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990 (commi 4 e 7-bis)
"7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, ... la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto"
Consente la confisca per equivalente in caso di patteggiamento quando la confisca diretta del profitto non sia possibile; applicabile anche alle ipotesi di patteggiamento ex art. 444.
Stabilisce la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; la Corte interpreta che, per applicarla al denaro rinvenuto, occorre il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività di spaccio imputata.
"è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui ... risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito"
Prevede la confisca "allargata" o per sproporzione; applicabile nei casi previsti dall'art. 85 DPR 309/90 e richiede valutazione della sproporzione con il reddito o l'attività economica.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ricorda che il patteggiamento comporta limiti alla possibilità di impugnazione in Cassazione.
legge 23.6.2017 n. 103, art. 1, co. 51
"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. 'solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza'"
Restringe i motivi di ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento, rendendo inattuabili censure generiche sulla dosimetria della pena se non configurano illegalità.
Richiamato in tema di limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza concordate; se la misura è oggetto dell'accordo i limiti di cui all'art. 448, 2-bis si applicano.
Art. 606 disciplina i motivi di impugnazione per vizio di motivazione; art. 611 consente al P.G. di depositare conclusioni scritte. La Corte ha usato queste norme per valutare ammissibilità e limiti di censura.
d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202 (recepimento direttiva 2014/42/UE)
Ha introdotto nella normativa italiana la possibilità di misure come la confisca per equivalente e ha influenzato l'interpretazione del comma 7-bis dell'art. 73.
Massime di principio
- La confisca del denaro come "profitto" del reato (art. 240 c.p.) richiede sempre un espresso e motivato nesso di pertinenzialità tra la somma ed il reato contestato; la mera detenzione di denaro insieme a stupefacenti non giustifica automaticamente la confisca se manca prova che la somma derivi proprio da cessioni riconducibili al medesimo reato.
- In caso di patteggiamento, le censure sulla congruità della pena sono generalmente inammissibili in Cassazione salvo che configurino illegalità della pena o rientrino nei limitati motivi previsti dalla legge n. 103/2017 (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione, illegalità).
- Se la confisca diretta del profitto non è possibile o non risulta provato il nesso, il giudice deve valutare l'applicabilità delle forme alternative di confisca: la confisca per equivalente prevista dall'art. 73, comma 7-bis D.P.R. 309/90 (nei casi di patteggiamento) e la confisca "per sproporzione" ai sensi dell'art. 240-bis c.p. (ove i beni risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato).
- Nel motivare decisioni che dispongono misure patrimoniali in patteggiamento il giudice deve esplicitare le ragioni che collegano il bene al reato o, se si procede per equivalente o per sproporzione, deve documentare la non giustificabilità della provenienza o la sproporzione rispetto al reddito.
- La Corte di Cassazione può dichiarare l'illegittimità di una misura anche se il ricorso è inammissibile per altre ragioni, salvo eccezioni quali la tardività del ricorso; pertanto i profili di illegittimità delle misure di sicurezza o patrimoniali possono essere rilevati d'ufficio.
- In situazioni analoghe è consigliabile, per la difesa, sollevare espressamente la questione della pertinenzialità del denaro al reato in sede di patteggiamento e chiedere al giudice di motivare puntualmente ogni statuizione di confisca; in mancanza il provvedimento potrebbe essere annullato in cassazione limitatamente a quella misura.
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