Sentenza del 05/03/2025 n. 5917 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di verifica fiscale per l’anno 2002, l’Agenzia ha recuperato un credito d’imposta di 19.008 euro, ritenuto indebitamente compensato e riferito a un investimento agevolato ai sensi del D.L. n. 138/2002. Il recupero era fondato sulla mancata presentazione del modello CTS e della richiesta di preventiva autorizzazione al Centro operativo di Pescara, nonché sull’utilizzo in compensazione di 814 euro durante il periodo di sospensione, dal 13 novembre 2002 al 10 aprile 2003. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso della società, la CTR aveva riformato la decisione. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) vizi di motivazione e violazione delle regole sull’onere della prova, anche per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione (PVC) e per l’asserita anteriorità dell’investimento agli obblighi introdotti; 2) violazione dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, per l’ammissione del PVC in appello; 3) violazione delle norme sul credito d’imposta e sull’onere della prova, sostenendo che l’investimento era iniziato prima dell’introduzione degli obblighi; 4) contestazione della condanna alle spese e denuncia di omessa o contraddittoria motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva esposto chiaramente la propria decisione e il richiamo del PVC nell’atto impositivo era sufficiente, trattandosi di un documento già notificato e conosciuto dalla contribuente; inoltre, non era stata provata né l’osservanza degli adempimenti né l’esenzione da essi per anteriorità dell’investimento. Il secondo motivo è infondato: la disciplina applicabile consentiva la produzione di documenti in appello quando ritenuti necessari e, comunque, la decisione si basava già sul richiamo del PVC contenuto nell’atto, sicché la sua produzione non aveva inciso sull’esito. Il terzo motivo è infondato: la valutazione della prova sulla data di avvio dell’investimento spettava al giudice di merito, che ha ritenuto attendibile la data del contratto di leasing, successiva; la ricorrente non ha indicato la data di consegna del bene, rilevante nel leasing per individuare l’avvio dell’investimento. Il quarto motivo è stato assorbito dal rigetto dei precedenti. La società è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 2.500 euro, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Decisione deliberata il 5 febbraio 2025 e depositata il 5 marzo 2025.
Norme richiamate
Art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
l'art. 58 cit., nella versione pro tempore vigente, consentiva certamente la produzione di documenti in appello sol che il giudice li ritenesse necessari al fine di decidere, come letteralmente stabilisce la disposizione
Nel regime applicabile al giudizio, la produzione di documenti in appello era consentita quando il giudice li reputasse necessari per la decisione. Nel caso concreto, inoltre, la produzione del PVC non era determinante, poiché l’atto impositivo già lo richiamava.
se è vero che l'avvio dell'investimento dev'essere riferito al momento in cui il bene entra a far parte dell'azienda (quindi a quello del suo acquisto, cfr. Cass. 8089/17), che la ricorrente allega essere avvenuto al più tardi il 1 luglio 2002 (epoca dell'asserita accettazione dell'offerta del 10 maggio precedente), e se è altrettanto vero che non occorre per la verifica in esame la prova della data certa ai sensi dell'art.2704 cod. civ., per altro verso la prova della data stessa va verificata dal giudice del merito
Per stabilire se l’investimento sia anteriore agli obblighi introdotti, occorre individuare quando il bene è entrato nell’azienda; nel leasing, la sentenza precisa che rileva la consegna all’utilizzatore. La prova della data è valutata dal giudice di merito e non richiede necessariamente la data certa prevista dall’art. 2704 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
La soccombenza della società ha comportato la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Massime di principio
- Un atto o documento già notificato al contribuente può essere richiamato per relationem nell’atto impositivo senza dover essere nuovamente allegato, se il contribuente ne ha già conoscenza.
- Nel regime applicabile al caso, i documenti potevano essere prodotti in appello se il giudice li riteneva necessari; tuttavia, la produzione non incide sull’esito quando la decisione è autonomamente fondata su un richiamo documentale già presente nell’atto impugnato.
- Per provare che un investimento agevolato è iniziato prima dell’introduzione di determinati adempimenti, non basta allegare una data: occorrono elementi probatori che consentano al giudice di ritenerla attendibile. Nel leasing, il momento rilevante è la consegna del bene all’utilizzatore.
- Il contribuente che invoca l’esenzione da un obbligo fiscale per anteriorità dell’investimento deve fornire prova sia della data rilevante sia, quando necessario, dell’adempimento degli altri requisiti previsti per il credito.
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