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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16628/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto della procura speciale conforme all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese di lite per la costituzione irrituale del Ministero dell'interno e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In sede di legittimità il Ministero dell'interno si era limitato a depositare un atto finalizzato alla sola partecipazione alla discussione orale. La Corte ha esaminato d'ufficio la regolarità della procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione, rilevando che, nel giudizio disciplinato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura deve essere conferita dopo la comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità. Nel caso concreto la procura conteneva la data e l'autentica della firma, ma non una chiara certificazione della posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento; la formula utilizzata ('è autentica') è stata ritenuta insufficiente. La ricorrente ha quindi visto dichiarato inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»

    Per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve recare in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; la sola autenticazione della firma non basta.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale e più rigoroso.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dell'onere di certificazione è stata richiamata come già ritenuta infondata dalla Corte costituzionale.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel quadro della questione di legittimità costituzionale già dichiarata infondata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quadro della questione di legittimità costituzionale già dichiarata infondata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quadro della questione di legittimità costituzionale già dichiarata infondata.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione ai parametri eurounitari e convenzionali evocati nella questione di legittimità costituzionale.

  • artt. 28 e 46, par. 1, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati come parametri sovranazionali nel giudizio di costituzionalità, senza che la Corte di cassazione ne ravvisi violazione.

  • artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE

    Richiamati come parametri sovranazionali nel giudizio di costituzionalità, senza che la Corte di cassazione ne ravvisi violazione.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati come parametri convenzionali nel giudizio di costituzionalità, senza che la Corte di cassazione ne ravvisi violazione.

Massime di principio

  • Nel rito della protezione internazionale soggetto all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene in modo espresso la data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità.
  • La mera autentica della firma del conferente, anche quando la procura rechi la data di rilascio e gli estremi del provvedimento impugnato, non è sufficiente a soddisfare il requisito speciale imposto dalla norma.
  • La certificazione della posteriorità può essere resa con un'unica sottoscrizione del difensore, ma deve risultare chiaramente che essa riguarda anche la data del conferimento successiva alla comunicazione del provvedimento.
  • Nel procedimento camerale di legittimità le parti devono partecipare alla fase decisoria mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non integra una costituzione rituale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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