Sentenza del 11/12/2025 n. 32355 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, contro la sentenza n. 495, depositata il 27 aprile 2021, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva rigettato il suo appello e confermato l’accoglimento dell’impugnazione della cartella di pagamento relativa ai contributi consortili 2015. La CTR aveva ritenuto che il piano di classifica, anche nella versione aggiornata, non consentisse di stabilire con certezza se il terreno del contribuente fosse compreso nell’area interessata dall’attività consortile, e che la sola inclusione nel comprensorio non provasse l’inclusione nel perimetro di contribuenza. In cassazione le parti hanno poi chiesto l’estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della cartella. Il Consorzio ha riferito che la cartella risultava pagata, con un residuo insoluto di 3,72 euro; la documentazione attestava inoltre l’adesione alla definizione agevolata e la comunicazione di importi residui dovuti per complessivi 12,29 euro.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare nel merito i sei motivi di ricorso. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’estinzione conseguente alla definizione agevolata, il versamento della prima rata, senza necessità che fosse già stato integralmente pagato l’importo previsto dal piano di rateizzazione. Le spese sono state compensate tra le parti; non è stato disposto l’ulteriore versamento del contributo unificato, poiché l’estinzione è conseguita all’iniziativa del controricorrente.
Norme richiamate
Così che - pur indipendentemente dall'integrale versamento di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione ottenuto dal contribuente - l'estinzione del giudizio va dichiarata al (solo) ricorrere del versamento della prima rata.
Nel caso regolato dalla disciplina interpretativa successivamente introdotta, la definizione della controversia si perfeziona, ai soli fini dell’estinzione del giudizio, con il pagamento della prima o unica rata; non occorre completare il piano di rateizzazione. La dichiarazione di estinzione richiede inoltre la documentazione prevista dalla legge, inclusa la comunicazione di definizione e la prova del pagamento.
D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, convertito dalla L. 30 luglio 2025, n. 108
L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell' articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
L’estinzione fa venir meno l’efficacia delle decisioni di merito e degli altri provvedimenti non passati in giudicato. Le somme già pagate in relazione al procedimento restano acquisite e non possono essere restituite.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ( D.Lgs. n. 546/1992 , art. 46 , comma 3).
In caso di estinzione del processo tributario, ciascuna parte sostiene le spese che ha anticipato; nel caso concreto la Corte ha disposto la compensazione delle spese.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, introdotto dall' art. 1 , comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ), venendo in considerazione fattispecie di estinzione del giudizio conseguente all'iniziativa del controricorrente.
L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per una causa riconducibile all’iniziativa del controricorrente, come avvenuto in questa fattispecie.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria riguarda un debito incluso nella definizione agevolata prevista dalla disciplina applicabile, il giudizio può essere dichiarato estinto, ai fini stabiliti dalla legge, già dopo il versamento della prima o unica rata: non è necessario attendere il pagamento integrale del piano.
- L’estinzione per definizione agevolata presuppone la produzione della documentazione richiesta dalla normativa, compresa la prova del pagamento della prima o unica rata; la mera adesione alla procedura non basta.
- Dichiarata l’estinzione, le sentenze di merito e i provvedimenti non passati in giudicato perdono efficacia; le somme già versate restano acquisite e non sono rimborsabili.
- Nel processo tributario estinto, le spese restano in linea generale a carico di chi le ha anticipate, salva la decisione del giudice sulla loro compensazione. L’ulteriore contributo unificato non si applica quando l’estinzione deriva dall’iniziativa del controricorrente.
- Nel merito originario, la sola collocazione di un immobile nel comprensorio consortile non prova di per sé che esso ricada nel perimetro di contribuenza: occorrono elementi idonei a dimostrare l’effettiva inclusione nell’area interessata dall’attività consortile. La Corte, tuttavia, non ha deciso questa questione nel merito, perché ha dichiarato estinto il giudizio.
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