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Sentenza

Sentenza del 11/12/2025 n. 32361 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011, relativi a immobili utilizzati per attività didattiche e ricettive. La Congregazione sosteneva che ricorressero i requisiti per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992: in particolare, che l'attività ricettiva fosse religiosa e non commerciale, svolta per gruppi di preghiera e famiglie, senza servizi e dietro meri rimborsi o offerte. Contestava inoltre l'omesso esame di prove, anche con riferimento a un immobile che affermava non essere di sua proprietà, e chiedeva la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e per la precedente assenza di accertamenti. È emersa però la sopravvenuta disciplina europea sul recupero dell'aiuto di Stato derivante dall'esenzione ICI, che richiede di verificare nel caso concreto se l'aiuto individuale ricada nella regola de minimis.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il secondo e il terzo motivo: la CTR aveva esaminato la natura dell'attività ricettiva e le relative allegazioni, e la censura non poteva trasformarsi in una nuova valutazione delle prove. Ha dichiarato assorbiti il primo motivo sulle sanzioni e il quarto sulla loro disapplicazione, poiché la questione dovrà essere riesaminata alla luce dello ius superveniens. Ha accolto il ricorso limitatamente a tale profilo, cassato la sentenza della CTR del Lazio n. 3654/2021, depositata il 20 luglio 2021, e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà accertare se l'aiuto derivante dall'ICI non versata per il 2010 e il 2011 rientri nella soglia de minimis: il limite di 200.000 euro va calcolato considerando l'impresa e gli aiuti concessi nel triennio mobile, non i singoli immobili; l'onere della prova grava sulla Congregazione. Se la soglia è superata, il recupero riguarda l'intero aiuto, non soltanto l'eccedenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    la soglia di aiuto de minimis deve essere riferita all'imposta non versata (depurata, dunque, delle sanzioni applicate sull'omesso versamento)

    Nel recupero dell'esenzione ICI quale possibile aiuto di Stato, l'importo rilevante per la soglia de minimis è l'imposta non versata, senza includere le sanzioni.

  • Decisione della Commissione europea n. 2023/2103 del 3 marzo 2023, artt. 1-4

    le autorità italiane sono tenute a individuare i beneficiari e ad esaminare in ogni singolo caso se i vantaggi individuali concessi mediante l'esenzione dall'ICI costituiscano un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    La decisione dispone il recupero degli aiuti incompatibili derivanti dall'esenzione ICI, ma impone alle autorità di verificare individualmente se il vantaggio costituisca aiuto di Stato e se ricada nelle eccezioni, inclusa la disciplina de minimis.

  • Art. 288 TFUE

    la sopravvenuta decisione della Commissione Europea, atto normativo vincolante ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, è immediatamente applicabile e, in quanto ius superveniens, così come nella fattispecie, il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria

    Le decisioni della Commissione vincolanti e sopravvenute devono essere applicate immediatamente dal giudice, anche d'ufficio; se occorrono accertamenti fattuali, è possibile cassare con rinvio.

  • D.L. 16 settembre 2024, n. 131, art. 16-bis, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166

    Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato.

    La norma nazionale salvaguarda la regola europea de minimis nel recupero ICI 2006-2011. La soglia di 50.000 euro prevista per il regime dichiarativo speciale non determina la soglia de minimis, che discende dalla disciplina europea.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013, artt. 3, 5 e 7

    Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

    Il limite di 200.000 euro si verifica su un triennio mobile e considerando il cumulo degli aiuti riferibili all'impresa. La disciplina transitoria consente inoltre di valutare, alle condizioni previste, gli aiuti concessi nei periodi anteriori.

  • Regolamento (CE) n. 1998/2006, art. 2

    la soglia di aiuto de minimis deve essere riferita all'imposta non versata (depurata, dunque, delle sanzioni applicate sull'omesso versamento) e impone la considerazione di ciascun nuovo aiuto (a partire dall'anno 2010) e di quelli concessi nei due anni precedenti

    Per gli aiuti soggetti alla disciplina del regolamento, il limite va verificato considerando il nuovo aiuto e quelli concessi nei due esercizi precedenti, secondo il criterio temporale applicabile e al netto delle sanzioni.

  • Regolamento (CE) n. 69/2001

    È richiamato, insieme ai regolamenti successivi, per la disciplina transitoria degli aiuti de minimis concessi nei periodi precedenti e per la loro possibile esenzione dall'obbligo di notifica se ne ricorrono le condizioni.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5

    l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori - non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mancata menzione o valutazione di singoli elementi di prova quando il fatto sia stato comunque considerato.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    La Cassazione esclude che le censure invocate consentano di ottenere una nuova valutazione delle prove: la selezione e la valutazione degli elementi probatori spettano al giudice di merito.

  • Regolamento (UE) 2015/1588 e regolamento (CE) n. 994/98

    L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio o dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.

    La decisione europea esclude il recupero quando l'aiuto individuale, al momento della concessione, soddisfa le condizioni del regolamento de minimis applicabile.

Massime di principio

  • Quando una decisione europea sopravvenuta incide sulla controversia, il giudice deve applicarla anche d'ufficio; se l'applicazione richiede accertamenti di fatto, può cassare la decisione e rinviare.
  • Per l'esenzione ICI degli enti non commerciali, la natura dell'attività va valutata concretamente: la finalità religiosa o non lucrativa dichiarata dall'ente non basta, da sola, a dimostrare che l'attività non sia economica o commerciale.
  • Nel recupero dell'ICI come possibile aiuto di Stato, occorre verificare la posizione individuale del beneficiario: non ogni esenzione prevista dal regime costituisce automaticamente aiuto incompatibile da recuperare.
  • L'applicazione della regola de minimis richiede la prova che l'aiuto individuale rispetti il limite previsto dalla disciplina europea. L'onere probatorio grava sul contribuente che invoca l'esenzione dal recupero.
  • Il limite de minimis si calcola sull'aiuto costituito dall'imposta non versata, escluse le sanzioni, e su un periodo mobile di tre esercizi; per il cumulo si considerano gli aiuti riferibili all'impresa, non soltanto quelli relativi al singolo immobile.
  • Se il limite de minimis è superato, secondo la decisione, l'aiuto deve essere recuperato per intero, non soltanto per la quota eccedente la soglia.
  • Nel ricorso per cassazione, l'omessa valutazione di singole prove non integra il vizio di omesso esame se il giudice di merito ha comunque esaminato il fatto storico rilevante; la Cassazione non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove.

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