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Sentenza

Sentenza del 11/12/2025 n. 32357 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Consorzio ha impugnato la sentenza n. 747/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, depositata il 25 luglio 2024, che aveva accolto parzialmente l'appello dei contribuenti contro la cartella di pagamento relativa ai contributi irrigui per il 2006-2008. Con il primo motivo ha sostenuto che la quota variabile, dovuta solo in caso di richiesta e utilizzo dell'acqua, costituisce un'obbligazione autonoma per ciascun periodo e soggiace quindi alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale. Con il secondo motivo ha contestato il computo della prescrizione, sostenendo che la sospensione regionale della riscossione per i contributi irrigui dal 2006 impedisse retroattivamente il decorso della prescrizione fino alla definizione dei criteri regionali e che, pertanto, la cartella notificata il 7 dicembre 2016 fosse tempestiva anche per il 2006 e il 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, l'intero ricorso del Consorzio. Ha stabilito che sia la quota fissa sia quella variabile dei contributi irrigui sono prestazioni periodiche riconducibili a una causa debendi continuativa e soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; la necessità di attivare l'utenza per la quota variabile non rende autonomo il presupposto impositivo per ciascun anno. Ha inoltre escluso che l'art. 44 della legge regionale sarda n. 6/2008, anche nel testo modificato nel 2011, sospendesse o impedisse il decorso della prescrizione: la sospensione riguardava la riscossione e non la prescrizione, e la disciplina transitoria faceva salvi gli effetti interruttivi già prodotti. Resta dunque ferma la sentenza d'appello, che aveva dichiarato prescritti i contributi relativi al 2006 e al 2007, tenuto conto della cartella notificata il 7 dicembre 2016. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché gli intimati non si sono difesi; dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 2948, n. 4, codice civile

    In tema di contributi consortili di bonifica, il contributo irriguo, tanto per la sua quota fissa che per quella variabile, ha natura di prestazione periodica nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto il consorziato è tenuto al versamento dello stesso in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione resa dall'ente impositore e del conseguente beneficio fondiario, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Ne consegue che il contributo irriguo, al pari di ogni altro contributo di bonifica, quale obbligazione periodica e di durata, va considerato sottoposto alla prescrizione quinquennale di cui all' art. 2948 , n. 4 cod. civ.

    I contributi consortili irrigui, inclusa la quota variabile collegata all'effettiva erogazione dell'acqua, sono obbligazioni periodiche e di durata: la prescrizione è quinquennale, poiché il presupposto impositivo è il beneficio fondiario continuativo e non occorre rinnovarne autonomamente la verifica per ogni periodo.

  • Art. 2935, codice civile

    Le disposizioni normative in esame, in buona sostanza, hanno disciplinato, in via transitoria, la riscossione di specifici contributi consortili (quelli cd. irrigui) senz'alcuna incidenza sulla disciplina della prescrizione che, peraltro, deve ascriversi a materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l)), di competenza dello Stato.

    La disciplina regionale che regola temporaneamente la riscossione dei contributi irrigui non modifica la decorrenza o il corso della prescrizione, materia di ordinamento civile riservata allo Stato. Nel caso concreto, la sospensione della riscossione non ha impedito il decorso della prescrizione.

  • Legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6, art. 44, nel testo originario e modificato dall'art. 18, comma 23, lett. d), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12

    Non v'era, allora, nella disciplina transitoria in questione alcun profilo di regolazione che possa ritenersi consentaneo alla prospettazione di parte ricorrente, piuttosto emergendo che le stesse citate rideterminazioni amministrative lasciavano impregiudicati gli effetti interruttivi della prescrizione (che medio tempore, pertanto, doveva ritenersi decorrente).

    L'art. 44 sospendeva la riscossione dei contributi irrigui in attesa della ridefinizione dei criteri e consentiva misure transitorie e rideterminazioni dei ruoli; non sospendeva però la prescrizione. La clausola che salva gli effetti interruttivi conferma che la prescrizione continuava a decorrere.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per i contributi consortili di bonifica, anche irrigui e anche nella componente variabile legata al consumo o all'attivazione dell'utenza, il termine di prescrizione è quinquennale quando il tributo si collega a un beneficio fondiario continuativo e non richiede una nuova verifica del presupposto impositivo per ciascun periodo.
  • La distinzione tra quota fissa e quota variabile può incidere sul calcolo del contributo, ma non comporta di per sé una diversa natura dell'obbligazione ai fini della prescrizione.
  • Una norma che sospende la riscossione non sospende automaticamente anche la prescrizione: occorre che il testo normativo disponga o comporti in modo specifico tale effetto. La sospensione della possibilità di riscuotere va distinta dall'impedimento giuridico all'esercizio del diritto e dalla sospensione della prescrizione.
  • Una disciplina regionale transitoria sui criteri di determinazione o sulla riscossione dei contributi non modifica la disciplina della prescrizione civile statale, salvo una disposizione idonea e compatibile con le competenze normative.

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