Sentenza del 11/12/2025 n. 32364 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento di Roma Capitale per IMU e TASI relative agli anni 2014 e 2015, dovute per immobili utilizzati da due istituti scolastici. Roma Capitale contestava che fosse maturata la decadenza per il 2014, sostenendo che il termine quinquennale decorresse dal 1° gennaio 2016 e scadesse il 31 dicembre 2020, prima della notifica degli avvisi del 17 dicembre 2020. L’Istituto, con dodici motivi, contestava tra l’altro la motivazione degli avvisi e la valutazione delle prove, rivendicando l’esenzione per l’attività didattica e per gli alloggi delle religiose; sosteneva inoltre che rette e finanziamenti pubblici non rendessero commerciale l’attività e invocava la regola de minimis. Il beneficio contestato dall’Istituto era quantificato in euro 119.898,10 per le due annualità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha giudicato ammissibile il ricorso dell’Istituto, proposto in forma autonoma, convertendolo in incidentale perché tempestivo rispetto al ricorso principale, ma ha respinto tutte le censure. Quanto al 2014, ha confermato che gli avvisi notificati il 17 dicembre 2020 erano tardivi: la dichiarazione presentata il 28 novembre 2014 per gli anni 2012-2013 era tempestiva e non risultavano variazioni che imponessero una nuova dichiarazione; la contestazione riguardava l’infedeltà della dichiarazione per assenza dei requisiti di esenzione, non l’omessa dichiarazione di immobili autonomamente imponibili. Ha inoltre escluso vizi di motivazione o ultrapetizione: l’Istituto conosceva gli elementi essenziali della pretesa e spettava a esso provare i presupposti dell’esenzione. L’esenzione per l’alloggio delle religiose è stata negata per mancanza di elementi concreti sulla destinazione e sui beneficiari. Per l’attività scolastica, gli utili di esercizio rilevanti nei bilanci 2014 e 2015 (rispettivamente: Istituto SS Vergine euro 52.981,84 ed euro 227.013,81; Istituto San Gaetano euro 106.746,09 ed euro 176.730,88) erano incompatibili con la natura meramente simbolica dei corrispettivi richiesta per l’esenzione; né il finanziamento pubblico o la parità scolastica erano decisivi. Esclusa la presenza di un aiuto di Stato, non era applicabile la regola de minimis. Spese di legittimità integralmente compensate per reciproca soccombenza e sopravvenienza della giurisprudenza sulle scuole paritarie. Entrambi i ricorrenti sono tenuti, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 333 e 371 c.p.c. — unità dell’impugnazione e ricorso incidentale
nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali
Le impugnazioni successive contro la stessa sentenza devono confluire nel processo instaurato dalla prima impugnazione, assumendo forma incidentale; il ricorso autonomo può convertirsi in incidentale solo se tempestivo.
Art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il termine quinquennale va individuato considerando se si tratti di dichiarazione infedele oppure omessa. Se l’obbligo dichiarativo resta inadempiuto per una successiva annualità, il dies a quo si raccorda a tale annualità; nel caso deciso, invece, l’addebito era di dichiarazione infedele e non giustificava lo spostamento del termine al 2020.
Art. 6, D.M. 19 novembre 2012, n. 200
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.
Per gli enti non commerciali la dichiarazione va presentata distinguendo immobili imponibili e immobili esenti, ma non occorre ripresentarla negli anni senza variazioni. La dichiarazione iniziale tempestiva mantiene effetto negli anni successivi in assenza di modifiche rilevanti.
Art. 91-bis, commi 1-3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge n. 27 del 2012
Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.
L’esenzione è circoscritta alla parte dell’immobile destinata ad attività non commerciale; quando non è possibile individuare separatamente le porzioni, si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale, secondo i criteri e i requisiti stabiliti dalla disciplina attuativa.
Art. 4, comma 3, lettera c), D.M. 19 novembre 2012, n. 200
Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: ... c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
Per l’esenzione scolastica non basta che la retta sia inferiore al costo complessivo o che la scuola sia paritaria o finanziata pubblicamente: il corrispettivo deve essere realmente simbolico, irrisorio e non commisurato al servizio. La verifica va svolta in concreto sulle condizioni del singolo ente.
Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
il diritto all'esenzione presuppone che l'utilizzo dell'unità immobiliare avvenga con modalità non commerciali
L’esenzione richiede sia i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, sia un uso effettivamente non commerciale dell’immobile. Chi invoca l’agevolazione deve dimostrare in concreto tali condizioni.
Art. 7, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso da ciascuna parte proposto
In caso di rigetto dell’impugnazione, sussistendone i presupposti, ciascun ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il proprio ricorso.
Massime di principio
- Per stabilire la decadenza dall’accertamento, occorre distinguere l’infedeltà della dichiarazione dall’omissione della dichiarazione o di un cespite autonomamente imponibile: le due fattispecie possono avere un diverso dies a quo. La qualificazione dell’addebito contenuto nell’avviso è quindi decisiva.
- La dichiarazione IMU degli enti non commerciali non deve essere ripetuta ogni anno se non sono intervenute variazioni rilevanti; una dichiarazione tempestiva può produrre effetti negli anni successivi. L’ente deve però dimostrare eventuali variazioni e il contenuto della dichiarazione invocata.
- L’esenzione per attività didattica non discende automaticamente dalla natura religiosa o non lucrativa dell’ente, dalla parità scolastica o dalla presenza di finanziamenti pubblici. È necessario provare che l’attività sia concretamente svolta senza corrispettivo o con rette davvero simboliche.
- La simbolicità della retta non si presume dal fatto che essa copra solo una parte dei costi: deve risultare irrisoria e sostanzialmente priva di relazione remunerativa con il servizio. La valutazione è concreta e può considerare i bilanci, i ricavi e gli utili.
- L’esenzione per alloggi destinati a religiosi richiede prova concreta della destinazione e delle modalità d’uso; allegazioni generiche o la sola qualificazione dell’immobile non sono sufficienti.
- In materia di agevolazioni fiscali, spetta al contribuente provare i fatti che fondano l’esenzione, poiché sono normalmente nella sua sfera di conoscenza e disponibilità. L’avviso, d’altro canto, deve indicare gli elementi essenziali della pretesa, ma non deve confutare preventivamente ogni possibile esenzione astrattamente invocabile.
- La prima impugnazione contro una sentenza avvia il processo nel quale devono confluire le successive impugnazioni della stessa decisione: il ricorso separato può convertirsi in incidentale solo se rispetta il termine previsto per quest’ultimo.
- La regola de minimis non è applicabile per trasformare in aiuto di Stato un’esenzione che, secondo la disciplina unionale applicabile, non costituisce aiuto; va prima accertata la natura dell’agevolazione e la sua qualificazione ai fini della disciplina europea.
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