Cassazione Penale, Sentenza n. 23259/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame contro la misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava: 1) l'erronea qualificazione del fatto come turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) invece che come astensione dagli incanti (art. 354 cod. pen.); 2) la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.); 3) vizi di motivazione e mancata valutazione delle risultanze difensive (dichiarazioni di Giuseppe Cirillo e della moglie); 4) la carenza/mancanza di adeguata motivazione delle esigenze cautelari, ritenute frutto di formule di stile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che è stata esclusa perché mancava la prova della consapevolezza del ricorrente circa la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa e non emergeva l'uso del metodo mafioso o la forza intimidatrice tipica. Ha comunque confermato che la condotta del Lanzino integra il concorso nel delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), in quanto ha partecipato attivamente all'intesa collusiva finalizzata a far desistere Cirillo dall'aggiudicazione, con contatti e intercettazioni che comprovano i suoi ruoli di referente e mediatore. L'esclusione dell'aggravante ha determinato la necessità di rivedere la valutazione delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte conferma la partecipazione del ricorrente al concorso delittuoso sulla base delle intercettazioni e dei contatti documentati.
Norma che punisce la turbata libertà degli incanti: interpretata dalla Corte in senso ampio, comprendendo anche condotte collusive intervenute dopo la chiusura dell'asta ma prima della vendita definitiva, nonché mediazioni e accordi volti a falsare l'esito dell'incanto.
Delitto di astensione dagli incanti: distinto dall'art. 353 perché riguarda l'astensione dal concorrere in cambio di utilità; la Corte esclude che la fattispecie possa essere ricondotta al 354 quando il soggetto partecipa attivamente a un'intesa volta a turbare l'esito dell'asta.
Aggravante di agevolazione mafiosa: ha natura soggettiva; secondo la Corte per trasmettersi al concorrente è necessaria la consapevolezza della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa e l'effettiva utilizzazione del metodo mafioso (forza intimidatrice). Nel caso concreto tale consapevolezza e il metodo non sono risultate provate.
art. 7 decreto legislativo 159/2011
Normativa richiamata nel capo di imputazione (organizzazione/reati aggravati), indicata tra i riferimenti ma non specificamente sviluppata nella motivazione della Corte rispetto all'aggravante censurata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi motivazionale del ricorso in Cassazione; norma procedurale usata per la compressione dei motivi nella esposizione.
Massime di principio
- La qualificazione tra art. 353 e art. 354 cod. pen. dipende dalla natura e dall'intensità dell'intervento: se il soggetto partecipa attivamente a un'intesa collusiva che falsifica l'esito dell'asta (anche mediante trattative e restituzioni convenute) si configura la turbata libertà degli incanti (art. 353); l'art. 354 è rilevante quando si tratta di astensione dal concorrere in cambio di utilità.
- L'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) richiede un elemento soggettivo: il concorrente deve essere consapevole della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa. La mera presenza di un soggetto appartenente a contesti criminali o l'intervento a favore di terzi non è sufficiente a integrare l'aggravante se non è provata la volontà di avvantaggiare l'organizzazione o l'uso del metodo mafioso.
- Le intercettazioni telefoniche e gli scambi documentali possono provare il ruolo attivo e di mediazione dell'imputato anche quando siano seguite da apparentI restituizioni (es. rimborso caparra); il fatto che la vittima abbia ottenuto la restituzione non esclude la rilevanza penale della condotta che ha turbato il procedimento.
- L'esistenza di un'aggravante incide direttamente sulla valutazione delle esigenze cautelari: se l'aggravante viene esclusa in sede di impugnazione, il giudizio sulla necessità e proporzionalità della misura cautelare deve essere riesaminato e può portare alla modifica o alla revoca della misura.
- Le decisioni di annullamento e rinvio sono pronunciate quando la motivazione sul punto cruciale (in particolare l'elemento soggettivo dell'aggravante o la sussistenza di esigenze cautelari concrete) risulta insufficiente o viziata; in tali casi il giudice di merito deve riesaminare i fatti alla luce delle osservazioni della Cassazione.
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