Sentenza del 09/11/2016 n. 22762 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.L.B. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva respinto il suo appello contro la decisione parzialmente favorevole della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza. Contestava: (1) una pronuncia ultra petita sull’estensione dell’iscrizione ipotecaria; (2)-(3) l’applicabilità dell’art. 170 c.c. all’ipoteca esattoriale e la valutazione secondo cui l’ipoteca non sarebbe un atto esecutivo; (4) l’errata attribuzione alla contribuente dell’onere di provare che i debiti tributari fossero estranei ai bisogni familiari; (5) l’omesso esame della dedotta limitazione della pretesa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai debiti relativi alle sanzioni 2003 e 2004 e della conseguente sproporzione dell’ipoteca. I debiti derivavano da cartelle relative a tributi connessi all’attività imprenditoriale; gli immobili erano stati conferiti in un fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi e l’intero ricorso. Il primo è infondato perché Equitalia aveva chiesto con appello incidentale di riformare la limitazione dell’ipoteca ai beni inclusi nel fondo al 26 febbraio 2008, sicché la CTR non aveva pronunciato ultra petita. I motivi secondo e terzo sono infondati: l’ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, pur non essendo un atto di espropriazione o esecutivo in senso stretto, è soggetta alle condizioni dell’art. 170 c.c.; la sua legittimità dipende dalla natura del debito e dalla conoscenza del creditore circa la sua estraneità ai bisogni della famiglia, e il solo fatto che il debito derivi dall’attività d’impresa non è decisivo. Il quarto è infondato perché spettava alla contribuente provare i presupposti per sottrarre i beni del fondo all’azione del creditore, compresa l’estraneità del debito ai bisogni familiari; la natura tributaria del debito non basta a dimostrarla. Il quinto è inammissibile per difetto di autosufficienza: nel ricorso non erano stati trascritti né la dedotta richiesta di riduzione della pretesa né i documenti relativi, inclusa la comunicazione del 19 giugno 2008, reiterata il 19 giugno 2009. M.L.B. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c. , sicchè è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa
Il divieto previsto dall’art. 170 c.c. può rilevare anche per l’iscrizione ipotecaria esattoriale. L’ipoteca è legittima se il debito è funzionale ai bisogni familiari oppure se il creditore ignorava che fosse estraneo a tali bisogni; l’origine imprenditoriale del debito, da sola, non risolve la questione.
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
Premesso dunque che sicuramente l'ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio rappresentando piuttosto un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, tuttavia appare corretto ritenere in via interpretativa che l'ambito di applicazione del citato art. 170 c.c. possa essere esteso anche all'iscrizione ipotecaria secondo la giurisprudenza di questa Corte che così ha ritenuto in casi analoghi in cui ha escluso la possibilità di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale solo se derivante da debiti estranei alle esigenze familiari.
L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 non è espropriazione forzata, ma è soggetta alle condizioni di tutela del fondo patrimoniale stabilite dall’art. 170 c.c.; non può essere iscritta quando il debito è estraneo alle esigenze familiari, secondo i presupposti accertati nel caso concreto.
L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c. , per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa
Chi invoca la protezione del fondo patrimoniale deve provare la sua regolare costituzione e opponibilità, oltre all’estraneità del debito ai bisogni della famiglia. La prova va riferita al fatto generatore dell’obbligazione e non può essere sostituita dalla sola qualificazione del debito come tributario o imprenditoriale.
Non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide entro i limiti di una domanda formulata dalla parte nel grado di appello: nel caso concreto il concessionario aveva chiesto, con appello incidentale, di rimuovere la limitazione dell’iscrizione ipotecaria.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro processuale indicato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge; i motivi che lo invocavano sono stati respinti perché infondati.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
La censura relativa all’omessa motivazione e all’ultra petita non è stata esaminata nel merito perché il motivo non rispettava l’onere di autosufficienza: mancavano nel ricorso la trascrizione della richiesta e dei documenti su cui si fondava.
ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c. , per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia
Nell’opposizione diretta a contestare il diritto del creditore di agire sui beni, il debitore che invoca il fondo patrimoniale deve provare i presupposti sostanziali della protezione, inclusa l’estraneità del debito ai bisogni familiari.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria esattoriale può riguardare beni in fondo patrimoniale: il fatto che non costituisca ancora espropriazione non la sottrae alla tutela dell’art. 170 c.c.
- La protezione del fondo non opera automaticamente in base alla natura del bene o del debito. Occorre accertare concretamente perché è sorto il debito e se il creditore conoscesse la sua estraneità ai bisogni familiari.
- Chi invoca l’impignorabilità dei beni del fondo ha l’onere di provare la regolare costituzione e opponibilità del fondo e l’estraneità del debito alle esigenze familiari; la sola origine imprenditoriale o tributaria non è sufficiente.
- Le esigenze familiari non sono limitate alle spese di sostentamento in senso stretto: la loro valutazione considera anche l’indirizzo della vita familiare e il tenore scelto in rapporto alle possibilità economiche.
- In cassazione, una censura fondata su atti o documenti deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante, così da consentire il controllo della Corte; altrimenti può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
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