Cassazione Civile, Ordinanza n. 23552/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di divisione di due compendi provenienti da successione ereditaria: quello del padre, defunto nel 1975, e quello della madre, la cui quota/usufrutto era venuta meno con il decesso successivo. Un coerede conveniva in giudizio i fratelli per lo scioglimento della comunione ereditaria relativa a un fondo rustico e a due terreni con fabbricati rurali, chiedendo anche la divisione della successione materna. Il tribunale disponeva la divisione in natura, assegnando alcuni beni a una parte e altri all'altra, con conguagli e rigettando la domanda di indennità di occupazione. La corte d'appello confermava. In cassazione il soccombente deduceva: 1) nullità/inammissibilità della domanda di divisione per mancata produzione della documentazione ipocatastale ventennale e per asserita mancata verifica di altri litisconsorti; 2) violazione delle norme sulla divisione di masse plurime, sostenendo che occorressero due distinti progetti di divisione e che non vi fosse valido consenso scritto alla riunione delle masse; 3) violazione delle norme sulla divisione e sull'assegnazione dei beni, per non avere il giudice accolto la richiesta di attribuzione dell'intero compendio al ricorrente e per non aver valorizzato la maggiore quota da lui vantata su uno dei beni per effetto di cessione dei diritti da parte di un'altra coerede; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di un diverso frazionamento dei beni, con attribuzione di parte del terreno a una parte e della casa e del fondo all'altra.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei giudizi di divisione, la produzione della documentazione prevista per l'espropriazione immobiliare non è richiesta a pena di inammissibilità o improcedibilità, essendo il controllo sulla completezza del contraddittorio affidato al giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico e comunque precluso, poiché l'eventuale errore nella riunione delle masse andava censurato con specifico motivo di appello contro la sentenza di primo grado, e non per la prima volta in cassazione. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo: il progetto divisionale era stato ricostruito dalla corte territoriale come legittima divisione in natura dell'intera massa, con assegnazione di singoli immobili interi a ciascun condividente e con conguagli, soluzione rimessa al discrezionale apprezzamento del merito e non sindacabile in sede di legittimità; inoltre, la cessione dei diritti da parte di un coerede su un bene della comunione aveva efficacia solo obbligatoria e non attribuiva immediatamente una maggiore quota reale sul singolo bene. La Corte ha quindi posto le spese a carico del ricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la corte d'appello aveva comunque deciso sulla domanda di divisione e la doglianza mirava in realtà a contestare il merito della soluzione divisionale.
Richiamato come norma sulla divisione ereditaria; la Corte ribadisce che la soluzione divisionale va valutata in concreto dal giudice di merito, anche mediante assegnazione di beni interi a quote diverse con conguagli.
Richiamato nel primo motivo; la Corte esclude che la mancanza della documentazione ipocatastale comporti di per sé inammissibilità o improcedibilità della divisione.
Richiamato nel primo motivo; non determina, secondo la Corte, una sanzione di improcedibilità per la mancata produzione dei certificati ventennali.
Richiamato nel secondo motivo in tema di masse plurime; la Corte osserva che l'eventuale errore sulla riunione delle masse doveva essere fatto valere in appello.
Richiamato dal ricorrente quanto al consenso scritto per la riunione delle masse; la censura è stata ritenuta inammissibile.
La Corte afferma che la norma è inappropriata nella fattispecie, perché il giudice non ha applicato il criterio dell'assegnazione del bene indivisibile, ma ha ritenuto divisibile in natura l'intera massa mediante attribuzione di beni distinti.
Richiamato per analogia dal ricorrente; la Corte chiarisce che i certificati richiesti per la vendita forzata non costituiscono adempimento a pena di inammissibilità nei giudizi di divisione.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma richiamata per l'applicazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi di scioglimento della comunione ereditaria, la mancata produzione della documentazione ipocatastale ventennale non determina di per sé inammissibilità o improcedibilità della domanda, poiché tale produzione non è prevista a pena di decadenza come nell'espropriazione immobiliare; il controllo sulla completezza del contraddittorio è rimesso al giudice.
- Se il progetto divisionale adottato dal giudice di merito realizza una divisione in natura dell'intera massa mediante attribuzione di beni interi a ciascun condividente e conguagli, la valutazione circa la maggiore opportunità della soluzione prescelta appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione, salvo vizi propri della motivazione o violazioni di legge effettive.
- Nella divisione ereditaria non è necessario che le porzioni siano perfettamente omogenee o che ciascun immobile sia frazionato in quote ideali; il giudice può assegnare interi beni a diverse quote, purché il valore complessivo delle porzioni corrisponda proporzionalmente ai diritti dei condividenti e si evitino frazionamenti eccessivi.
- L'assegnazione preferenziale prevista per il bene non comodamente divisibile non si applica quando il giudice abbia accertato la divisibilità in natura dell'asse ereditario; in tal caso non è configurabile un diritto a ottenere l'intero compendio.
- La cessione, da parte di un coerede, dei diritti pro indiviso su un bene della comunione ereditaria ha efficacia soltanto obbligatoria fino all'effettiva assegnazione del bene al cedente in sede di divisione, e non comporta un immediato incremento della quota reale del cessionario su quel singolo bene.
- Le questioni relative alla corretta formazione delle masse da dividere e alla necessità di distinti progetti divisionali devono essere specificamente dedotte nei gradi di merito; se non censurate con appello contro la decisione di primo grado, risultano precluse in cassazione.
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