Cassazione Civile, Ordinanza n. 31590/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente contro un avviso di accertamento del 26 ottobre 2012 relativo alla rendita catastale di una piazzola di aerogeneratore inserita in un parco eolico classificato in categoria D/1 nel territorio di Serracapriola, a seguito di procedura DOCFA. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., lamentando motivazione solo apparente e incomprensibile della sentenza d'appello; con il secondo ha denunciato la violazione del d.m. 14 dicembre 1991 per illegittima rideterminazione del saggio di capitalizzazione, sostenendo che la CTR non potesse fissare un saggio dell'1,50% invece di quello normativamente previsto per i fabbricati di categoria D. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo, ribadendo che per gli immobili di categoria D la rendita va determinata con stima diretta, ma il saggio di interesse non è liberamente discrezionale e deve essere quello fissato normativamente, pari al 2% per i fabbricati di gruppo D.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al saggio di fruttuosità applicato dalla CTR, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata ritenuta non conforme ai principi in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D, perché aveva applicato un saggio dell'1,50% anziché quello del 2% previsto normativamente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la motivazione della sentenza e la determinazione del saggio di capitalizzazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per contestare la presunta motivazione apparente della sentenza tributaria di appello.
Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
È richiamato per affermare che gli immobili di categoria D sono valutati mediante stima diretta e non tramite classificazione tariffaria.
L. 11 agosto 1939, n. 1249
Norma di conversione del r.d.l. 652/1939 richiamata nel quadro della disciplina catastale.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato per i criteri di stima diretta, con riferimento ai prezzi correnti di unità immobiliari analoghe e, in subordine, ai parametri del capitale fondiario e del saggio di interesse.
art. 28 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato quale parametro del capitale fondiario nel sistema di stima catastale.
art. 29 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
È la base normativa per il saggio di interesse/fruttuosità, determinato normativamente per ciascun gruppo catastale senza discrezionalità dell'amministrazione.
art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato per ribadire che gli immobili di categoria D sono valutati con stima diretta.
d.m. 14 dicembre 1991
È richiamato come fonte dei moltiplicatori e, in via inversa, del saggio di capitalizzazione; per i fabbricati di gruppo D il saggio è pari al 2% e non può essere variato discrezionalmente dall'ufficio.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato per il collegamento tra rendite catastali rivalutate e moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21, 22 e 23
Richiamata nella sentenza d'appello per affermare una nuova disciplina della rendita catastale con decorrenza dal 1 gennaio 2016.
Richiamato incidentalmente nel percorso motivazionale della CTR, in relazione a una precedente impugnazione dichiarata improcedibile per mancato deposito del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato incidentalmente dalla CTR nel riferire le conseguenze economiche dell'improcedibilità del precedente ricorso.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili censiti in categoria D, la stima deve essere diretta, ma il saggio di fruttuosità non è liberamente determinabile dall'amministrazione o dal giudice di merito: esso è fissato normativamente e va applicato in misura uniforme per il relativo gruppo catastale.
- L'ufficio accertatore non può sostituire con una valutazione discrezionale il saggio di capitalizzazione previsto dalla disciplina catastale, neppure invocando le caratteristiche specifiche del bene, se la legge collega a quel gruppo catastale un tasso predeterminato.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire gli elementi posti a base della decisione o il ragionamento logico-giuridico seguito; non ricorre quando la ratio decidendi sia sufficientemente individuabile.
- Quando il giudice di merito applica un saggio di fruttuosità diverso da quello fissato per legge per i fabbricati di categoria D, la decisione è censurabile per violazione della disciplina sulla determinazione della rendita catastale.
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