Cassazione Penale, Sentenza n. 9424/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per avere violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (decreto applicativo n. 30/2021) sostenendo l'assenza originaria della pericolosità sociale. Argomentava che precedenti pronunce della Corte di cassazione avevano annullato provvedimenti applicativi anteriori e che, di conseguenza, il decreto n. 30/2021 sarebbe stato privo dei presupposti. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). La Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante la pronuncia della Cassazione non definitiva e aveva confermato il reato, richiamando il principio secondo cui il ricorso contro il decreto applicativo non sospende l'efficacia del provvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo principale di impugnazione ma ha preso atto del successivo provvedimento intervenuto: la Corte di appello di Potenza, sezione Misure di prevenzione, con decreto del 14/07/2023 (divenuto definitivo il 12/09/2023) ha revocato il decreto applicativo n. 30/2021 ritenendo venuti meno i presupposti per la pericolosità sociale e, coerentemente con la giurisprudenza, ha operato la revoca con efficacia "ex tunc" rispetto alle condotte che si fondavano su precedenti provvedimenti già annullati. La Corte di cassazione ha quindi deciso che la revoca con difetto originario rende penalmente irrilevanti le violazioni commesse anteriormente e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con declaratoria di insussistenza del fatto e proscioglimento dell'imputato per tale motivo.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo del reato contestato (violazione delle prescrizioni di misura di prevenzione).
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato come norma che disciplina la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, costituendo il fatto materiale della condanna.
Stabilisce che il ricorso contro il decreto applicativo della misura di prevenzione non ha effetto sospensivo: quindi un decreto impugnato resta efficace fino ad eventuale annullamento definitivo.
Prevede la declaratoria di assoluzione per inesistenza del fatto; qui richiamato quale strumento per prosciogliere l'imputato quando la revoca del decreto opera ex tunc.
Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando sussiste una causa di estinzione o insussistenza del reato; applicato per annullare la condanna alla luce della revoca definitiva con efficacia ex tunc del provvedimento applicativo.
Massime di principio
- Se al momento della condotta la misura di prevenzione è vigente ed efficace, la relativa violazione è punibile anche se l'appello contro il decreto è pendente, poiché il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento (art. 10 d.lgs. n.159/2011).
- La revoca del decreto applicativo pronunciata per sopravvenuta cessazione del requisito di pericolosità non produce automaticamente effetti retroattivi: le violazioni commesse anteriormente rimangono penalmente rilevanti.
- Se invece la revoca è pronunciata per difetto originario dei presupposti (insussistenza ab origine della pericolosità sociale), essa opera ex tunc e rende penalmente irrilevanti le violazioni delle prescrizioni commesse anteriormente, con conseguente proscioglimento per insussistenza del fatto (art. 129 c.p.p.).
- Una revoca definitiva del decreto con efficacia ex tunc implica che la sentenza di condanna per violazione delle prescrizioni deve essere annullata senza rinvio quando non rimangono questioni da rimettere al giudice di merito (art. 620 c.p.p.).
- In situazioni analoghe, la difesa deve acquisire tempestivamente e depositare l'eventuale provvedimento definitivo di revoca con efficacia ex tunc per ottenerne il riconoscimento nel processo penale; la pubblica accusa e il giudice devono invece valutare se la revoca sia per difetto originario o per sopravvenuta cessazione del requisito, poiché le conseguenze penali divergono.
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