Cassazione Penale, Ordinanza n. 13963/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di detenzione di arma ex art. 4 L. 110/1975 e aveva confermato la condanna per minaccia ex art. 612, comma 2, c.p., aggravata dall'uso di armi, rideterminando la pena. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla propria responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta una mera contestazione di fatto, sovrapponibile a doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo dedotto non era consentito in sede di legittimità perché consisteva in contestazioni di fatto e riproponeva questioni già valutate dai giudici di merito, senza una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come reato già dichiarato estinto per intervenuta prescrizione nel giudizio di appello.
È la fattispecie di minaccia confermata in appello; la decisione richiama anche l'aggravante dell'uso di armi.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o del compendio probatorio, quando la motivazione della sentenza di merito abbia già affrontato e disatteso le stesse doglianze con argomenti giuridicamente corretti.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la riproposizione generica di questioni già esaminate non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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