Cassazione Civile, Ordinanza n. 15022/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del resistente, disponendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e la compensazione delle spese di lite. Ha altresì precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità, non trova applicazione il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il Comune aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento esecutivo per TARI 2015, calcolando il tributo su una superficie di mq 8.232 circa. La società aveva contestato l'atto sostenendo che la superficie effettivamente tassabile fosse molto inferiore, poiché gran parte dei locali era destinata in via prevalente e continuativa alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, con smaltimento autonomo a proprie spese; a sostegno aveva prodotto perizia giurata, relazione tecnica e documentazione contrattuale. In primo grado il ricorso era stato accolto e la superficie tassabile ridotta a mq 1.401,75. In appello il Comune aveva dedotto, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla mancata presentazione della dichiarazione prevista dal regolamento comunale per ottenere l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, nonché la correttezza delle misurazioni effettuate nel sopralluogo del 13 aprile 2018. La Corte di secondo grado aveva accolto parzialmente l'appello, ritenendo necessaria la dichiarazione regolamentare come condizione per la detassazione e reputando attendibile la misurazione di mq 8.232,96. In cassazione la società aveva proposto tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente o perplessa; violazione della disciplina TARI di cui alla L. 147/2013 per avere ritenuto tassabili aree che, secondo la ricorrente, erano escluse o esenti perché destinate a rifiuti speciali non assimilabili; violazione dell'art. 1, commi 639 ss., L. 147/2013 per errata quantificazione della superficie tassabile e omessa considerazione della prova tecnica e documentale. Il Comune aveva resistito, sostenendo la correttezza della decisione di merito e l'inammissibilità delle censure, ma prima della decisione entrambe le parti avevano depositato atto di rinuncia al giudizio e di accettazione della rinuncia, con richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente o perplessa
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per la dedotta violazione/falsa applicazione della disciplina sostanziale sulla TARI
art. 1, commi 639 ss., L. 147/2013
richiamato dalle parti come disciplina istitutiva della TARI e dei presupposti di esclusione/detassazione delle superfici
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo, perché la definizione del giudizio è estintiva e non riconducibile a rigetto o inammissibilità
art. 26 del Regolamento TARI
richiamato nella controversia come norma regolamentare che prevede la dichiarazione preventiva quale condizione per ottenere l'esclusione o agevolazione sulle superfici produttive di rifiuti speciali
artt. 30 e 32 del Regolamento TARI
richiamati dal resistente in relazione agli adempimenti dichiarativi e probatori del contribuente
richiamato nel motivo di appello del Comune per lamentare l'omessa considerazione di un'eccezione preliminare
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese se concordata dalle parti o disposta dalla Corte.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e non decide sulla fondatezza delle censure proposte.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità non si applica quando il giudizio si chiude con declaratoria di estinzione.
- Nelle controversie TARI sulle superfici esenti o escluse per produzione di rifiuti speciali, la questione della dichiarazione prevista dal regolamento comunale può rilevare come presupposto procedurale dell'agevolazione, ma nel caso definito dalla rinuncia non è stata oggetto di decisione di legittimità nel merito.
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