Cassazione Civile, Ordinanza n. 30598/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un accertamento nei confronti di una società di capitali per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali 2007 e per ricavi non dichiarati ricostruiti induttivamente. Poiché la società era a ristretta base partecipativa, l'Agenzia aveva poi notificato al socio persona fisica un ulteriore avviso IRPEF, assumendo che gli utili extracontabili fossero stati distribuiti ai soci pro quota. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo che si trattasse di presunzione semplice non assistita da ulteriori riscontri e che il contribuente avesse fornito prova contraria dimostrando l'assenza di passaggi di denaro sui propri conti correnti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., perché la CTR avrebbe negato erroneamente l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili occulti in società a ristretta base; 2) violazione degli stessi articoli e dell'art. 2697 c.c., perché avrebbe mal individuato il contenuto della prova contraria, che deve dimostrare accantonamento, reinvestimento o diversa appropriazione degli utili, non la sola mancanza di accrediti sul conto del socio; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, motivo poi assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ritenendo fondati i rilievi dell'Agenzia sulla corretta applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base e sull'oggetto della prova contraria. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo relativo alla motivazione apparente. Conseguentemente ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma violata; la Corte ribadisce che, nel contesto dell'accertamento dei redditi del socio di società a ristretta base, opera la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società
le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, sono idonee a fondare l'accertamento e spostano l'onere della prova contraria sulla parte contro cui operano
la prova contraria grava sul contribuente e deve riguardare i fatti idonei a vincere la presunzione di distribuzione degli utili
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per sostenere il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata; il motivo resta assorbito dall'accoglimento della censura di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame uniforme ai principi di diritto enunciati
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma processuale tributaria sul rinvio
le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento definitivo di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione pro quota ai soci, mediante presunzione semplice fondata sulla ridotta compagine e sulla ragionevole conoscibilità degli affari sociali.
- Per applicare tale presunzione non è necessario un autonomo riscontro bancario sui conti personali del socio, essendo sufficiente la prova della ristretta base sociale e dell'avvenuto accertamento di maggiori ricavi non dichiarati in capo alla società.
- La prova contraria deve dimostrare che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure sono stati acquisiti da un soggetto diverso dal socio accertato.
- La mera mancanza di accrediti sui conti correnti personali del socio non è, di per sé, idonea a superare la presunzione di distribuzione degli utili occulti, perché la corresponsione in nero può avvenire con modalità non tracciabili.
- Quando il giudice di merito si discosta da tale schema presuntivo e attribuisce rilievo a elementi non significativi ai fini della prova contraria, incorre in violazione di legge e la sentenza va cassata con rinvio.
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