Cassazione Civile, Sentenza n. 35463/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense n.7/2021 che aveva accolto il ricorso di Buzzanca annullando la deliberazione del COA Bergamo (26.09.2018) di cancellazione dall'albo. Il COA deduceva errata interpretazione e applicazione dell'art.17 L.247/2012 (disciplina dell'iscrizione/cancellazione dagli albi), nonché indebita applicazione dell'art.21-novies L.241/1990 (termine di 18 mesi per l'annullamento d'ufficio) e dogliva violazioni procedurali e motivazionali (presunta prescrizione del potere di cancellazione, difetti di quorum nelle deliberazioni, errata qualificazione della natura del provvedimento di iscrizione/cancellazione e rilevanza delle pronunce giurisdizionali sul superamento dell'esame di abilitazione). Buzzanca, dal canto suo, sosteneva legittimo affidamento e prescrizione dell'azione di rimozione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del COA Bergamo (cassando la sentenza del CNF nella parte accolta dal ricorso) e ha respinto il ricorso incidentale di Buzzanca. La Corte ha ritenuto che la disciplina speciale della legge professionale forense (art.17 L.247/2012) regoli in via esclusiva iscrizione e cancellazione dall'albo e che il termine di 18 mesi previsto dall'art.21-novies L.241/1990 non sia operante per annullare a regime una iscrizione carente dei requisiti sostanziali. Conseguentemente è stata confermata la legittimità della cancellazione disposta dal COA, avendo prevalso l'interesse pubblico alla correttezza della tenuta dell'albo rispetto all'affidamento del ricorrente, che peraltro non poteva dirsi incolpevole alla luce della vicenda giudiziale sull'esito dell'esame.
Norme richiamate
art. 17, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge professionale forense)
Disciplina speciale e esaustiva dei requisiti per l'iscrizione e della tenuta degli albi: il potere/dovere del Consiglio dell'Ordine di cancellare chi risulta privo dei requisiti permane nel tempo e non è assorbito dal limite temporale dell'autotutela generale.
art. 21-novies, legge 7 agosto 1990, n. 241 (testo applicabile quoad tempus)
«Il provvedimento amministrativo illegittimo ... può essere annullato d'ufficio, ... entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi ... dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ... Rimangono ferme le responsabilità ... I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni ... per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati ... anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi ..."
Norma di carattere generale che limita l'annullamento d'ufficio per motivi di affidamento; la Corte ha ritenuto che tale limite non si estenda alla disciplina speciale dell'iscrizione/cancellazione degli albi forensi prevista dall'art.17 L.247/2012.
art. 28, comma 11, legge 31 dicembre 2012, n. 247
«Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti"
La Corte interpreta "maggioranza assoluta di voti dei presenti" come computo riferito ai voti espressi; gli astenuti non concorrono alla formazione del quorum deliberativo.
art. 4, comma 2-bis, decreto-legge 2005/115 (come convertito)
Richiamato in rapporto all'effetto stabilizzante di provvedimenti cautelari: la Corte conferma che gli effetti di stabilizzazione possono operare solo se il provvedimento cautelare non è stato successivamente riformato o annullato nel medesimo iter; nel caso concreto tale condizione non sussisteva.
Richiamato quale norma concernente termini (prescrizione) ma la Corte ha ritenuto non applicabile la prescrizione al potere/dovere di cancellazione disciplinato dall'art.17 L.247/2012.
Massime di principio
- La disciplina speciale degli albi professionali (legge forense) prevale sulla disciplina generale dell'annullamento d'ufficio: l'obbligo/dovere del Consiglio dell'Ordine di verificare e mantenere i requisiti degli iscritti permane nel tempo e non è automaticamente escluso dal decorso del termine di 18 mesi previsto dall'art.21-novies L.241/1990.
- L'affidamento del professionista alla permanenza dell'iscrizione è limitato: non può essere considerato "legittimo" quando la posizione di vantaggio è derivata da requisiti di accesso strettamente vincolati (es. superamento d'esame) e/o quando pendeva o è intervenuta una decisione giurisdizionale che ne metteva in dubbio la legittimità.
- Le censure procedurali interne all'ordine (quorum, conflitti di interesse, autorizzazioni a proporre ricorso) possono essere sanate da ratifiche o autorizzazioni successive, e gli astenuti non concorrono al calcolo della "maggioranza assoluta di voti dei presenti" quando la norma richiede "voti" espressi.
- Gli effetti stabilizzanti derivanti da provvedimenti cautelari o da norme di conversione (es. art.4 d.l.115/2005, comma 2-bis) non operano se il provvedimento cautelare viene successivamente modificato o riformato durante l'iter delle procedure amministrative interessate.
- In casi analoghi, la verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali per l'iscrizione agli albi prevale sull'interesse alla conservazione della situazione di vantaggio: se emerge l'assenza originaria di un requisito essenziale, l'ordine può procedere alla cancellazione anche dopo lungo tempo, salvo il caso di false dichiarazioni costituenti reato accertate con sentenza definitiva.
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