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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04138/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un accordo transattivo del 2005 tra un'associazione non riconosciuta di esercenti e una società, stipulato per definire un giudizio amministrativo e per attenuare gli effetti dell'apertura di un centro commerciale sul commercio locale. Nell'accordo erano previste clausole che avrebbero favorito l'ingresso, su richiesta, dei soci dell'associazione nella nuova struttura commerciale, con riserva di spazi e di una possibile prelazione. I ricorrenti sostenevano che la società avesse omesso di consegnare documenti essenziali (planimetria, piano delle attività, copie dei contratti e del piano commerciale), così impedendo loro di esercitare i diritti derivanti dall'accordo e chiedevano la condanna al pagamento della penale pattuita. La società eccepiva il difetto di legittimazione degli associati ad agire uti singuli, sostenendo che il rapporto fosse intercorso solo con l'associazione, non con i singoli. Il tribunale aveva accolto la domanda dei singoli associati e rigettato la manleva; la corte d'appello ha poi riformato la decisione, escludendo la titolarità attiva in capo ai singoli. In cassazione i ricorrenti principali denunciavano violazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1362 ss. c.c. per asserita errata valutazione delle prove e falsa interpretazione della transazione; i ricorrenti incidentali deducevano anch'essi errata interpretazione della transazione e della clausola che li riguardava, sostenendo che il giudice di merito avesse male interpretato il contenuto dell'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla violazione dell'art. 116 c.p.c., osservando che le critiche miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove e la ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato. Ha inoltre ritenuto infondate le censure di falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto, perché dirette soltanto a proporre una diversa lettura della transazione. Ha infine condiviso la lettura della corte d'appello secondo cui, in base all'accordo e all'art. 36 c.c., gli obblighi transattivi erano stati assunti nei confronti dell'associazione non riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, non nei confronti dei singoli associati uti singuli; di conseguenza, i singoli non erano titolari del diritto azionato e non potevano pretendere la penale nei confronti della società. Le spese sono state compensate tra ricorrenti principali e incidentali per reciproca soccombenza, mentre i ricorrenti sono stati condannati in solido a rimborsare le spese alla società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o si discosta dalla regola di valutazione legale; non quando si censuri il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione incongrua; non è ammessa una diversa interpretazione proposta dalla parte.

  • art. 1363 c.c.

    deve essere applicato nel coordinamento complessivo delle clausole contrattuali, ma la sua violazione non è deducibile se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    la clausola va interpretata secondo buona fede, ma la doglianza è inammissibile se si risolve in una ricostruzione alternativa della volontà negoziale.

  • art. 1367 c.c.

    il criterio della conservazione degli effetti del contratto opera nell'interpretazione negoziale, ma non consente in cassazione una rivalutazione del merito interpretativo.

  • art. 1369 c.c.

    il significato delle espressioni contrattuali va desunto anche dal contesto, ma la sua applicazione resta rimessa al giudice di merito se non vi è violazione palese dei canoni legali.

  • art. 1372 c.c.

    il contratto ha efficacia tra le parti; nella specie si è escluso che la transazione producesse effetti obbligatori direttamente verso i singoli associati, essendo il rapporto imputato all'associazione.

  • art. 36 c.c.

    gli accordi degli associati determinano la disciplina dell'associazione non riconosciuta e l'individuazione di chi la rappresenta; l'associazione può essere centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici e agire tramite persone fisiche designate secondo gli accordi interni, senza che ciò implichi rappresentanza volontaria di ciascun associato.

  • art. 702 bis c.p.c.

    individua il rito sommario con cui era stata introdotta la domanda di primo grado.

  • art. 702 ter c.p.c.

    regola il provvedimento decisorio emesso in primo grado, poi riformato in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o dichiari di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regola legale; non è invece deducibile per contestare il modo in cui il merito ha apprezzato le risultanze istruttorie.
  • In sede di legittimità l'interpretazione del contratto o della transazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione mancante/inidonea; non è ammessa una mera contrapposizione di una diversa e preferibile lettura del testo negoziale.
  • Quando una clausola contrattuale è ragionevolmente suscettibile di più interpretazioni, è insindacabile in cassazione la scelta del giudice di merito che ne abbia adottata una plausibile, anche se non sia l'unica possibile o la migliore in astratto.
  • Negli accordi stipulati da un'associazione non riconosciuta, l'obbligazione può essere imputata all'ente quale autonomo centro di interessi e non automaticamente ai singoli associati; la legittimazione a far valere il rapporto dipende dal contenuto dell'atto e dalla struttura dell'ente.
  • La clausola contrattuale che attribuisca diritti o preveda obblighi in favore di un'associazione non riconosciuta non consente ai singoli associati di agire uti singuli, salvo che dal testo dell'accordo emerga in modo inequivoco una specifica titolarità individuale del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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