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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11245/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Santalucia era stato condannato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), per aver impedito l'accesso con cancelli, lucchetto, autovettura e cumulo di terra/pietre al suo fondo, ostacolando la società Minerva S.r.l. nelle operazioni di manutenzione delle turbine eoliche; il ricorrente ha impugnato sostenendo che la Minerva non fosse titolare di una effettiva servitù di passaggio o di un possesso tutelabile davanti al giudice civile (la concessione del transito risultava riconducibile a "mera cortesia e tolleranza" in una missiva del 29.5.2013) e che, successivamente, l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 8/2013 non aveva creato un diritto soggettivo privato opponibile dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fondato la sussistenza della servitù esclusivamente sul valore confessorio della missiva del 29.5.2013, senza considerare che in essa il transito era definito come "mera cortesia e tolleranza", e dunque in contrasto con l'art. 1144 c.c. La Corte ha inoltre rilevato che l'ordinanza sindacale non ha creato un diritto reale privato opponibile e che l'atto era poi stato revocato e annullato dai giudici amministrativi. Per tali ragioni la condanna per art. 392 c.p. è stata annullata perchè il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    La norma punisce chi si fa arbitrariamente ragione da sé con violenza sulle cose; per integrare il reato occorre che l'intervento impedisca l'esercizio di un diritto o di un possesso altrui tutelato. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto assente tale tutela in favore della parte offesa.

  • art. 1144 cod. civ.

    Stabilisce che gli atti compiuti per mera tolleranza non possono costituire fondamento per l'acquisto del possesso. La Cassazione ha applicato questo principio per escludere che la missiva del 29.5.2013 potesse attestare una servitù acquisita.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme processuali e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto fondati i profili di censura relativi al travisamento probatorio e alla falsa applicazione della legge penale in relazione all'accertamento della servitù.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose occorre che sia impedito l'esercizio di un diritto o di un possesso effettivamente tutelabile; l'esistenza di un diritto deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale.
  • Atti documentali che qualificano il transito come frutto di "mera cortesia e tolleranza" non possono essere considerati sufficiente prova di acquisto del possesso di una servitù (art. 1144 c.c.); in presenza di tolleranza l'azione civile o amministrativa è la via corretta per far valere pretese di diritto.
  • Un'ordinanza amministrativa contingibile e urgente non crea automaticamente un diritto soggettivo privato immediatamente opponibile come provenienza di un titolo reale: l'osservanza e la vigilanza spettano alla pubblica amministrazione e la mancata osservanza non sempre integra un reato patrimoniale se non sussiste un diritto privato tutelabile.
  • Nei conflitti tra proprietario e soggetto che usa di fatto un passaggio, la qualificazione della situazione come possesso tutelabile richiede prova dettagliata del contenuto, consistenza e continuità dell'uso quale servitù non apparente; la semplice frequentazione non basta.
  • In caso di dubbio sulla titolarità o sul possesso di una servitù, il mezzu civili (domanda possessorio/accertamento di servitù) sono la via appropriata: l'autotutela che comporta impedimento fisico dell'accesso può esporre il proprietario a responsabilità penale solo se emerge chiaramente l'illegittimità dell'ostruzione rispetto a un diritto altrui.

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