Cassazione Civile, Ordinanza n. 16851/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un'ingiunzione relativa a sanzioni per il periodo d'imposta 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008, emessa per la pubblicità diffusa tramite un messaggio esposto in relazione a un ristorante. Il contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, il difetto di sottoscrizione dell'atto, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la propria legittimazione passiva, la legittimazione della concessionaria e la riferibilità del messaggio pubblicitario alla sua persona, sostenendo in cassazione di essere un semplice rappresentante di commercio estraneo alla pubblicità e che il messaggio riguardasse un castello per eventi in altra località. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 6 e 12 d.lgs. n. 507/1993, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, lamentando errata individuazione del soggetto passivo e improprio uso di una fotocopia di visura camerale. Con il secondo motivo deduceva error in procedendo per violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito si fosse sostituito al concessionario nell'accertamento della legittimazione passiva e avesse fatto uso illegittimo di presunzioni. Con il terzo motivo contestava la legittimazione della concessionaria alla riscossione, assumendo che non fosse provata la delega o il rapporto concessorio e che l'iscrizione all'albo non bastasse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto né localizzato nel fascicolo gli atti e i documenti richiamati; ha inoltre osservato che le censure, pur prospettate come violazioni di legge, tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato respinto perché il giudice di merito non aveva fondato la decisione su presunzioni, ma sulla visura camerale, documento avente efficacia probatoria nei limiti di legge, da cui risultava che il ricorrente era titolare dell'unico ristorante nella località indicata nel messaggio pubblicitario; la censura mirava in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: infondato quanto alla legittimazione della concessionaria, perché l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione, risultante da certificato, era sufficiente e il ragionamento della CTR è stato giudicato logico e coerente; inammissibile, invece, nella parte in cui introduceva per la prima volta in cassazione la contestazione del rapporto concessorio o della delega, questione non dedotta nel giudizio di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte rileva che le censure, in concreto, miravano a un riesame del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per i vizi processuali dedotti, ma la Corte osserva che parte delle doglianze sono in realtà dirette contro la valutazione di merito.
il ricorso deve indicare specificamente gli atti e documenti su cui si fonda, con precisazione della loro localizzazione nel processo; la mancata localizzazione comporta inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
i documenti richiamati devono essere anche allegati al ricorso, pena improcedibilità/inammissibilità nei casi rilevanti.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che il giudice di merito abbia invertito tale regola, avendo valorizzato la documentazione prodotta dalla concessionaria.
è richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte osserva che la decisione non si è basata su una presunzione illegittima.
la Corte ribadisce i limiti del ragionamento presuntivo e chiarisce quando è denunciabile in cassazione la violazione della norma; nel caso concreto, tuttavia, non vi è stata applicazione indebita di presunzioni.
la violazione di questa norma non può essere dedotta per contestare la semplice valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione autonoma.
art. 6 CEDU.
invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa, senza accoglimento.
richiamato dalla CTR per escludere rilevanza al disconoscimento della copia di una visura camerale, trattandosi di dati desumibili da pubblici registri.
la visura camerale, quale certificazione di ente pubblico, fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale nei limiti dell'articolo.
individua il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità anche in chi dispone a qualsiasi titolo del mezzo di diffusione del messaggio; la Corte lo utilizza per confermare la legittimazione passiva.
richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate, senza specifico accoglimento.
art. 4, comma 1, d.m. 11 settembre 2000, n. 289
la legittimazione della concessionaria viene confermata sulla base dell'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione previsto da questa disciplina.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
richiamata come legge che ha modificato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone non solo di indicare i documenti su cui il motivo si fonda, ma anche di trascriverne il contenuto essenziale e di precisarne la precisa collocazione nel fascicolo; la mancata localizzazione del documento può rendere il motivo inammissibile.
- Le censure formalmente prospettate come violazione di legge non sono ammissibili se, nella sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto storico compiute dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il mero cattivo apprezzamento del materiale istruttorio, poiché il controllo di legittimità non consente un riesame del merito probatorio.
- La prova documentale tratta da pubblici registri o da certificazioni pubbliche può fondare l'accertamento del fatto storico rilevante, e il disconoscimento generico della copia non basta a scalfirne l'efficacia se non vengono indicati elementi concreti idonei a dubitarne.
- In tema di presunzioni semplici, il vizio di violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo quando il giudice adotta o esclude un ragionamento presuntivo in contrasto con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito usare tale doglianza per ottenere un riesame delle risultanze istruttorie.
- Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o che sorgano dalla sentenza impugnata.
- Ai fini della riscossione dell'imposta sulla pubblicità, è soggetto passivo anche chi dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso, non essendo necessaria la proprietà del mezzo.
- L'iscrizione del concessionario all'albo dei soggetti abilitati alla liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi è idonea a sorreggere la legittimazione all'attività di riscossione nei limiti della disciplina applicabile.
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