Cassazione Civile, Ordinanza n. 24393/2026 del 02/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di un lavoratore che chiedeva di accertare che il rapporto intercorso con la società, formalmente non a tempo pieno, fosse in realtà svolto a tempo pieno sin dall'1 gennaio 2015, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate. La Corte d'appello, sulla base di una CTU contabile e di ulteriori riscontri, aveva ritenuto che il lavoratore fosse stato stabilmente impiegato con orario full time e che tale assetto fosse frutto di una volontà concorde delle parti manifestata per fatti concludenti, escludendo la perdurante applicabilità di un regime di flessibilità previsto da un accordo collettivo aziendale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2094 e 1362 c.c. per avere la Corte d'appello qualificato il rapporto come full time sulla base di una volontà mai espressa; 2) omessa o insufficiente motivazione sulla pretesa manifestazione di volontà delle parti di modificare stabilmente l'orario; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito avrebbe valorizzato prove inesistenti e trascurato quelle decisive; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove, incluse la contrattazione collettiva e le testimonianze. Il controricorrente ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura rispetto alla sentenza non definitiva, eccezione respinta dalla Corte perché la procura, letta insieme al ricorso e in applicazione del principio di conservazione degli atti, è stata ritenuta riferibile anche alla sentenza non definitiva. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo era incongruo perché non chiariva la dedotta violazione dell'art. 2094 c.c. e non si confrontava con la motivazione della sentenza; il secondo era inammissibile perché non evidenziava una vera mancanza di motivazione, ma contestava soltanto l'apprezzamento del merito; il terzo era inammissibile perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma chiedeva una rivalutazione delle prove; il quarto era inammissibile perché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta solo nei ristretti casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte o attribuisca valore legale a prove non legali, non per censurare l'apprezzamento del materiale istruttorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla società datrice di lavoro. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. È stata ritenuta superabile l'eccezione preliminare di inammissibilità fondata sulla procura, perché il ricorso, interpretato unitariamente, risultava riferito anche alla sentenza non definitiva impugnata.
Norme richiamate
comma terzo, terzo periodo
La procura rilasciata su documento informatico separato e congiunto all'atto mediante strumenti informatici è stata considerata, ai fini processuali, equiparabile alla procura in calce; la sua interpretazione va fatta alla luce dell'atto cui accede.
È stato richiamato il principio di conservazione degli atti, utile a interpretare la procura in modo da preservarne l'efficacia anche rispetto alla sentenza non definitiva.
Richiamato anch'esso in funzione del principio di conservazione degli atti processuali.
La censura è stata ritenuta inconferente perché non era in discussione la subordinazione del rapporto, ma la sua concreta estensione oraria.
La doglianza è stata reputata generica e non correttamente ancorata all'atto o alla clausola interpretata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto o per censure non pertinenti alla norma asseritamente violata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di sindacare la semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione, né di sollecitare una nuova valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il contenitore delle anomalie motivazionali che si traducono in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, non per criticare la valutazione delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa disattende una prova legale, non per contestare il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se si limita a contestazioni generiche, incongrue o non pertinenti alla norma invocata.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente la rivalutazione del materiale probatorio né la critica alla sufficienza della motivazione.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte in causa, disposte fuori dai limiti di legge, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è invece veicolo per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La procura al ricorso per cassazione, specie se riferita a un atto informatico connesso al ricorso, va interpretata in modo conservativo e alla luce dell'atto cui accede, potendo riferirsi anche a più decisioni impugnate se dal contenuto complessivo dell'impugnazione ciò risulta inequivoco.
- L'accertamento della trasformazione di un rapporto di lavoro da part-time a full-time può essere desunto dal comportamento concludente delle parti e dalla concreta organizzazione dell'orario, ma il sindacato di legittimità resta limitato ai soli vizi consentiti, non potendo tradursi in un nuovo esame del merito.
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