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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14265/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca di prevenzione. Hanno dedotto l'esistenza di "prove nuove": le dichiarazioni del collaboratore Giovanni Brusca rese in altro procedimento, le dichiarazioni di circa settanta ex dipendenti delle aziende Cavallotti (che avrebbero attestato l'assenza di pagamenti in nero) e la consulenza contabile del dott. Allotta che riduceva drasticamente il presunto disavanzo riconducibile a finanziamenti illeciti. Hanno inoltre contestato la persistenza dell'elemento probatorio principale a loro carico (pizzini e dichiarazioni del col. Riccio), lamentando difetto di motivazione della Corte territoriale rispetto alla novità, rilevanza e incisività di tali elementi per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale alla base della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il limite del sindacato in materia di misure di prevenzione (ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e art. 4, comma 2, legge n. 1423/1956), ammettendo il controllo di legittimità solo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, un esame solo se essa è inesistente o meramente apparente. Sul merito ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la Corte territoriale ha correttamente valutato che le prove dedotte non avevano il carattere di "novità" idonea a svuotare la ricostruzione fattuale originaria o, comunque, non erano in grado di alterare la valutazione sulla pericolosità, sulla sproporzione del valore dei beni e sulla provenienza illecita. Ha inoltre applicato i criteri affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 43668/2022, Lo Duca) in tema di prova nuova. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di impugnazione sulla motivazione; la Corte ha considerato che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità è comunque limitato dai principi indicati nel d.lgs. 159/2011 e dalla giurisprudenza sulle motivazioni apparenti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che, nel controllo di legittimità, sono escluse alcune categorie di vizi (lett. e) ) e che è in particolare denunciabile, ai sensi della lett. c), la motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Norma sul rito di prevenzione e sulla revoca della confisca; impone che il decreto motivi adeguatamente la decisione e che la revoca presupponga prova nuova idonea a scalfire la precedente ricostruzione.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ne trae il limite del sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione.

  • art. 4, comma 2, legge n. 1423/1956

    art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Richiamato come principio ripetuto dal d.lgs. 159/2011 su cui si fonda il limite del controllo in Cassazione.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    Sez. Unite n. 43668 del 26/05/2022

    Fornisce i criteri per valutare la nozione di "prova nuova": rileva sia quella sopravvenuta dopo la conclusione del procedimento sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; non è prova nuova quanto era deducibile nel procedimento originario salvo impossibilità per forza maggiore.

  • art. 27 d.lgs. n. 159/2011

    art. 27 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato come parametro giurisprudenziale collegato alla revocazione della confisca; la Corte ne mutua i criteri nella valutazione della revoca ex art. 7 l. 1423/1956.

  • art. 28 d.lgs. n. 159/2011

    art. 28 d.lgs. n. 159/2011

    Citato dalla Corte in relazione al regime della revocazione; contribuisce alla definizione dei limiti della "prova nuova" rilevante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per imporre ai ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende.

  • d.P.R. n. 445 del 2000

    Riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazioni); la Corte ha osservato che tali dichiarazioni non assumono la forma probatoria specifica prevista dal codice di rito per le indagini difensive.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato a motivo della sintetica enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione della Corte.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: il sindacato sulle motivazioni è pertanto più restrittivo rispetto al rito penale ordinario.
  • Per ottenere la revoca di una confisca di prevenzione è necessaria una "prova nuova" che non sia soltanto favorevole ma che sia idonea a svuotare la ricostruzione fattuale posta a base della misura; la prova è "nuova" se sopravvenuta dopo il procedimento o se, pur preesistente, è stata incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura.
  • Elementi probatori o consulenze basate su dati o documenti che potevano essere dedotti nel procedimento originario non costituiscono di regola prova nuova, salvo che sia provata un'impossibilità per causa di forza maggiore a dedurli tempestivamente.
  • La mera produzione di dichiarazioni testimoniali o di consulenze che riducono parzialmente la discrepanza economica non è sufficiente se non incide in termini decisivi sulla valutazione della pericolosità, della sproporzione dei beni o della provenienza illecita.
  • Documenti di provenienza anonima (es. pizzini privi di data/firma) e dichiarazioni la cui utilizzabilità è stata giudicata inattendibile trovano difficilmente rilievo se non è possibile ricondurne con certezza l'origine o la piena attendibilità.
  • Le dichiarazioni rese secondo forme amministrative (DPR 445/2000) non assumono automaticamente valore probatorio equiparabile alle forme previste dal codice di procedura penale per le indagini difensive o per prove testimoniali formali.

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