Cassazione Penale, Sentenza n. 14265/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca di prevenzione. Hanno dedotto l'esistenza di "prove nuove": le dichiarazioni del collaboratore Giovanni Brusca rese in altro procedimento, le dichiarazioni di circa settanta ex dipendenti delle aziende Cavallotti (che avrebbero attestato l'assenza di pagamenti in nero) e la consulenza contabile del dott. Allotta che riduceva drasticamente il presunto disavanzo riconducibile a finanziamenti illeciti. Hanno inoltre contestato la persistenza dell'elemento probatorio principale a loro carico (pizzini e dichiarazioni del col. Riccio), lamentando difetto di motivazione della Corte territoriale rispetto alla novità, rilevanza e incisività di tali elementi per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale alla base della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il limite del sindacato in materia di misure di prevenzione (ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e art. 4, comma 2, legge n. 1423/1956), ammettendo il controllo di legittimità solo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, un esame solo se essa è inesistente o meramente apparente. Sul merito ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la Corte territoriale ha correttamente valutato che le prove dedotte non avevano il carattere di "novità" idonea a svuotare la ricostruzione fattuale originaria o, comunque, non erano in grado di alterare la valutazione sulla pericolosità, sulla sproporzione del valore dei beni e sulla provenienza illecita. Ha inoltre applicato i criteri affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 43668/2022, Lo Duca) in tema di prova nuova. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come parametro di impugnazione sulla motivazione; la Corte ha considerato che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità è comunque limitato dai principi indicati nel d.lgs. 159/2011 e dalla giurisprudenza sulle motivazioni apparenti.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ricorda che, nel controllo di legittimità, sono escluse alcune categorie di vizi (lett. e) ) e che è in particolare denunciabile, ai sensi della lett. c), la motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Norma sul rito di prevenzione e sulla revoca della confisca; impone che il decreto motivi adeguatamente la decisione e che la revoca presupponga prova nuova idonea a scalfire la precedente ricostruzione.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ne trae il limite del sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione.
art. 4, comma 2, legge n. 1423/1956
art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamato come principio ripetuto dal d.lgs. 159/2011 su cui si fonda il limite del controllo in Cassazione.
Sezioni Unite, sentenza n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Sez. Unite n. 43668 del 26/05/2022
Fornisce i criteri per valutare la nozione di "prova nuova": rileva sia quella sopravvenuta dopo la conclusione del procedimento sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; non è prova nuova quanto era deducibile nel procedimento originario salvo impossibilità per forza maggiore.
art. 27 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato come parametro giurisprudenziale collegato alla revocazione della confisca; la Corte ne mutua i criteri nella valutazione della revoca ex art. 7 l. 1423/1956.
art. 28 d.lgs. n. 159/2011
Citato dalla Corte in relazione al regime della revocazione; contribuisce alla definizione dei limiti della "prova nuova" rilevante.
Norma applicata per imporre ai ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazioni); la Corte ha osservato che tali dichiarazioni non assumono la forma probatoria specifica prevista dal codice di rito per le indagini difensive.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato a motivo della sintetica enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione della Corte.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: il sindacato sulle motivazioni è pertanto più restrittivo rispetto al rito penale ordinario.
- Per ottenere la revoca di una confisca di prevenzione è necessaria una "prova nuova" che non sia soltanto favorevole ma che sia idonea a svuotare la ricostruzione fattuale posta a base della misura; la prova è "nuova" se sopravvenuta dopo il procedimento o se, pur preesistente, è stata incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura.
- Elementi probatori o consulenze basate su dati o documenti che potevano essere dedotti nel procedimento originario non costituiscono di regola prova nuova, salvo che sia provata un'impossibilità per causa di forza maggiore a dedurli tempestivamente.
- La mera produzione di dichiarazioni testimoniali o di consulenze che riducono parzialmente la discrepanza economica non è sufficiente se non incide in termini decisivi sulla valutazione della pericolosità, della sproporzione dei beni o della provenienza illecita.
- Documenti di provenienza anonima (es. pizzini privi di data/firma) e dichiarazioni la cui utilizzabilità è stata giudicata inattendibile trovano difficilmente rilievo se non è possibile ricondurne con certezza l'origine o la piena attendibilità.
- Le dichiarazioni rese secondo forme amministrative (DPR 445/2000) non assumono automaticamente valore probatorio equiparabile alle forme previste dal codice di procedura penale per le indagini difensive o per prove testimoniali formali.
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