Cassazione Civile, Ordinanza n. 09261/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di restituzione di somme asseritamente pagate indebitamente per l’applicazione di interessi ultralegali non dovuti su un conto corrente ordinario, collegato a un conto sovvenzione nell’ambito di un unico rapporto bancario. In un diverso giudizio la banca aveva già promosso ricorso monitorio per il saldo passivo di altri rapporti di conto corrente. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo sussistente la continenza con la causa già introdotta a Cagliari; la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, ha confermato tale decisione e ha condannato l’appellante anche alle spese. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato, formalmente come omesso esame di fatto decisivo, la circostanza che il giudizio preventivamente introdotto a Cagliari si era concluso con sentenza di appello che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, con passaggio in giudicato della prima decisione; secondo il ricorrente, ciò escludeva la continenza e rendeva illegittima la declaratoria di incompetenza. Ha inoltre sostenuto che, quanto al conto sovvenzione, non vi sarebbe stata alcuna domanda proposta innanzi al Tribunale di Cagliari. Con il secondo motivo ha censurato, sempre formalmente per omesso esame di fatto decisivo, la condanna alle spese anche del giudizio di cassazione, assumendo che egli in quel grado era risultato vittorioso e che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi, pur prospettati come vizi di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., miravano in realtà a contestare una pretesa falsa applicazione di legge, così ponendosi al di fuori del perimetro del vizio denunciato. Quanto al primo motivo, la Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata conteneva un accertamento di fatto sull’inclusione delle questioni relative al conto sovvenzione nell’oggetto del giudizio preventivamente incardinato; tale accertamento non era sindacabile in sede di legittimità. Ha poi aggiunto che la dedotta esistenza del giudicato esterno impediva comunque ulteriori accertamenti per il principio del ne bis in idem ex art. 2909 c.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la statuizione sulle spese, richiamando il principio secondo cui, in caso di riforma o conferma della decisione nel giudizio di appello, il giudice deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese secondo l’esito complessivo della lite, con valutazione unitaria e globale della soccombenza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell’ulteriore contributo previsto dalla normativa sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può essere usato per veicolare una doglianza che in realtà contesta la falsa applicazione di legge o chiede una nuova valutazione del fatto.
La dedotta continenza non può essere utilmente censurata se il giudice di merito ha accertato in fatto la riconducibilità delle questioni al medesimo rapporto e al giudizio preventivamente introdotto.
In appello il regolamento delle spese va effettuato d’ufficio sulla base dell’esito complessivo della lite, con criterio unitario e globale della soccombenza.
Il giudicato esterno impedisce ogni ulteriore accertamento sul punto già coperto da decisione passata in giudicato, secondo il principio del ne bis in idem.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto l’apparente denuncia di omesso esame di un fatto, mira in realtà a rimettere in discussione la corretta applicazione di norme processuali o a sollecitare una rivalutazione del merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sovrapporre alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito una diversa lettura degli atti, salvo i limiti stretti del controllo sulla motivazione nei casi previsti dalla legge.
- La continenza tra cause presuppone la sovrapponibilità dell’oggetto tra i due giudizi; ove il giudice di merito accerti che la seconda controversia è contenuta nella prima perché riferita al medesimo rapporto, tale accertamento non è liberamente riesaminabile in cassazione.
- Il giudicato esterno opera come limite insuperabile a ulteriori accertamenti sul medesimo punto già deciso, in applicazione del principio del ne bis in idem.
- In sede di appello, la regolazione delle spese deve essere compiuta d’ufficio in base all’esito complessivo della lite, con valutazione unitaria della soccombenza, anche quando la posizione processuale di una parte abbia avuto esiti favorevoli in singoli gradi o fasi.
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