Cassazione Civile, Ordinanza n. 07592/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale di una società, proposta da una creditrice nel 2024. Il Tribunale di Lecce, in sede di opposizione allo stato passivo, ha accolto integralmente l’opposizione e ha ammesso il credito con prelazione ex art. 2751-bis n. 1 c.c., ma ha compensato integralmente le spese di lite. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione censurando esclusivamente il capo sulle spese: ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che, in presenza di totale soccombenza della controparte, la compensazione fosse illegittima e sorretta da motivazione meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile. La società intimata non ha notificato il controricorso. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, chiarendo preliminarmente che il provvedimento impugnato aveva natura di decreto ex art. 207, commi 13 e 14, d.lgs. 14/2019, impugnabile con ricorso per cassazione. Nel merito, ha affermato che la compensazione delle spese, nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, è consentita solo nei casi tipizzati (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza) o in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni assimilabili, da indicare specificamente in motivazione. La ragione addotta dal Tribunale – acquisizione della documentazione utile all’accoglimento solo dopo la domanda di insinuazione al passivo – è stata giudicata generica e, comunque, fisiologica del processo, quindi non idonea a giustificare la compensazione totale delle spese in un caso di soccombenza integrale della parte resistente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e rinviato al Tribunale di Lecce in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà nuovamente provvedere sulla regolazione delle spese della fase davanti al giudice delegato, della fase di opposizione, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, applicando i principi affermati in tema di compensazione delle spese processuali. Non è stata decisa nel merito la statuizione sulle spese, perché occorre una nuova valutazione del giudice di merito.
Norme richiamate
Richiamato solo per indicare la collocazione privilegiata del credito ammesso al passivo.
art. 207, commi 13 e 14, d.lgs. n. 14/2019
Il decreto reso in opposizione allo stato passivo nella liquidazione giudiziale è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"
La compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati o in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate; non basta una formula generica o un dato fisiologico del processo.
art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014
Ha modificato l’art. 92, comma 2, c.p.c., con applicazione ai procedimenti introdotti dopo il termine previsto dalla legge di conversione.
Legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per la disciplina temporale della novella all’art. 92 c.p.c.
Richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato ai fini del vizio di motivazione, contestato per asserita contraddittorietà o perplessità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare motivazione perplessa o incomprensibile.
Citato in parallelo storico come precedente disciplina analoga sul decreto di opposizione allo stato passivo.
sentenza Corte cost. n. 77/2018
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese processuali è eccezionale e richiede la ricorrenza di una delle ipotesi previste dalla norma o di ragioni analoghe, gravi ed eccezionali, puntualmente esplicitate in motivazione.
- Una motivazione sulla compensazione delle spese che si fondi su un dato generico o fisiologico del processo non è sufficiente, perché non consente il controllo sulla riconducibilità della deroga alla regola della soccombenza.
- Quando una parte è totalmente soccombente all’esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese non può essere giustificata con circostanze che non presentino un grado di eccezionalità assimilabile alle ipotesi tipizzate dall’art. 92 c.p.c.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il decreto emesso dal tribunale ha natura di provvedimento impugnabile in cassazione nei termini previsti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice di rinvio deve riesaminare integralmente il capo sulle spese conformandosi al principio di soccombenza e ai limiti legali della compensazione.
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