Cassazione Civile, Ordinanza n. 30860/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società di leasing aveva notificato a una persona fisica un atto di precetto per una somma dovuta in base a un titolo esecutivo giudiziale, indicando che l'esecuzione avrebbe potuto essere promossa, in difetto di soddisfazione, anche nei confronti dell'associazione debitrice principale. L'intimato proponeva opposizione deducendo: la mancata preventiva escussione del patrimonio dell'associazione; l'insussistenza di una sua obbligazione solidale, poiché non avrebbe mai rivestito la carica di presidente e rappresentante legale; la nullità della notifica del precetto per essere stata eseguita a mani di una persona qualificata come convivente ma asseritamente non convivente né familiare. Il Tribunale accoglieva la domanda della creditrice dichiarando il diritto a procedere ad esecuzione forzata; la Corte d'appello rigettava l'impugnazione; in cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: violazione degli artt. 38 c.c., 112 e 480 c.p.c. per avere ritenuto azionabile il credito senza previa escussione del patrimonio dell'associazione; violazione degli artt. 38 c.c. e 480 c.p.c. per avere equiparato irreperibilità dell'associazione e incapienza patrimoniale; omessa pronuncia sulla mancanza di poteri rappresentativi; nullità della notificazione del precetto e indebita applicazione della sanatoria della nullità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a contestare l'accertamento di merito già compiuto nei gradi di merito, evidenziando che il titolo esecutivo giudiziale era passato in giudicato, non prevedeva la preventiva escussione del patrimonio dell'associazione e configurava la responsabilità del ricorrente come condebitore solidale; inoltre ha condiviso l'affermazione secondo cui l'irreperibilità dell'associazione è indice della presumibile incapienza del suo patrimonio, gravando comunque su chi invoca il beneficio della preventiva escussione l'onere di dimostrare la capienza del debitore principale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva in realtà esaminato la questione, osservando che il precetto era stato notificato al soggetto identificato nel titolo esecutivo come condebitore solidale, sicché non vi era omessa pronuncia; per di più la questione era coperta dal giudicato del decreto ingiuntivo, e le eventuali irregolarità avrebbero dovuto essere fatte valere nei giudizi di opposizione al monitorio. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, sia perché la proposizione dell'opposizione entro pochi giorni dalla notifica integrava sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, sia perché non era stata censurata un'ulteriore ratio decidendi autonoma, relativa alla qualificazione del motivo di appello come inerente a capo di sentenza ex art. 617 c.p.c. e quindi inappellabile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato per affermare la responsabilità di chi ha agito per l'associazione, ma la Corte osserva che la sua azionabilità in executivis dipende dal titolo e dal giudicato formatosi sul credito, non potendo in questa sede essere rimessi in discussione i presupposti già coperti dal giudicato.
È invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ritiene che la Corte d'appello abbia effettivamente esaminato la questione della legittimazione del soggetto intimato come condebitore solidale.
È richiamato in relazione al precetto; la Corte ritiene infondate/inammissibili le censure perché il titolo esecutivo non subordinava l'azione alla preventiva escussione dell'associazione e la notifica del precetto ha comunque raggiunto il suo scopo.
La nullità della notifica del precetto è ritenuta sanata dal raggiungimento dello scopo, provato dalla proposizione tempestiva dell'opposizione da parte del destinatario.
È evocato per contestare la validità della notifica del precetto, ma la Corte nega la rilevanza della censura per intervenuta sanatoria e per inammissibilità della doglianza rispetto a una ratio autonoma.
È richiamato per qualificare una delle questioni come opposizione agli atti esecutivi, ritenuta coperta da una ratio autonoma non censurata e quindi inappellabile.
Le censure sono formulate come violazione di legge e omessa pronuncia/errore processuale, ma vengono dichiarate inammissibili perché in parte mirano a un riesame del merito e in parte non colgono le rationes decidendi.
È la norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito quando i giudici di merito hanno già accertato in modo congruo i presupposti fattuali del diritto azionato.
- Se il titolo esecutivo giudiziale è passato in giudicato e non subordina espressamente la responsabilità del condebitore alla preventiva escussione del patrimonio dell'obbligato principale, tale condizione non può essere introdotta in via interpretativa nell'opposizione a precetto.
- L'irreperibilità dell'associazione o del debitore principale può essere valorizzata come indice della presumibile incapienza del suo patrimonio ai fini dell'azione esecutiva nei confronti del soggetto chiamato a rispondere, salvo prova contraria di chi invoca il beneficio della preventiva escussione.
- Chi eccepisce il beneficio della preventiva escussione ha l'onere di allegare e provare la capienza del debitore principale o comunque l'esistenza di beni aggredibili.
- La doglianza per omessa pronuncia è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, espressamente o per implicito, la questione dedotta.
- La nullità della notificazione del precetto è sanata quando il destinatario propone opposizione, poiché l'atto raggiunge così il suo scopo di rendere edotto il destinatario dell'intimazione.
- In cassazione occorre censurare tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione, altrimenti il motivo è inammissibile anche se una sola ratio rimane incontestata.
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