Cassazione Civile, Ordinanza n. 31539/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una avvocata del Comune, assunta con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'avvocatura comunale, ha introdotto giudizio davanti al tribunale del lavoro chiedendo il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività difensiva svolta in favore dell'ente dal 2014 in poi. La domanda contestava la liquidazione operata dal Comune, che aveva applicato decurtazioni del 70% e del 50% sulla base di un nuovo regolamento dell'avvocatura comunale approvato nel 2017. Parallelamente la stessa parte aveva impugnato quel regolamento dinanzi al giudice amministrativo, deducendone l'illegittimità, anche per contrasto con la disciplina statale richiamata nel ricorso. Nel giudizio del lavoro il tribunale, ritenendo che la controversia amministrativa e quella lavoristica investissero le medesime questioni e potessero condurre a un conflitto di giudicati, ha sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. fino alla decisione del Consiglio di Stato. Con l'unico motivo di ricorso per regolamento di competenza la lavoratrice ha denunciato la violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che non ricorrevano i presupposti della sospensione necessaria: la causa sul rapporto di lavoro spettava al giudice ordinario, che poteva eventualmente disapplicare gli atti presupposti, mentre l'impugnazione amministrativa non giustificava la paralisi del processo civile; inoltre le censure proposte nei due giudizi non coincidevano perfettamente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e ha disposto la prosecuzione del giudizio di merito davanti al giudice del lavoro. La decisione è fondata sull'assenza dei presupposti della sospensione necessaria: nella materia del lavoro pubblico privatizzato, la controversia sul singolo rapporto e sulla misura dei compensi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, che può disapplicare gli atti amministrativi presupposti se illegittimi; l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto regolamentare non impone la sospensione del processo civile, perché non vi è un vero rapporto di pregiudizialità idoneo a generare conflitto di giudicati, trattandosi di giudizi su situazioni soggettive diverse. La Corte ha inoltre ribadito che la sospensione ex art. 295 c.p.c. è istituto eccezionale e non può essere utilizzata per paralizzare la tutela dei diritti soggettivi riconosciuta al lavoratore pubblico privatizzato.
Norme richiamate
norma richiamata per l'introduzione del ricorso in materia di lavoro davanti al tribunale
la sospensione necessaria richiede una pregiudizialità tale da imporre di evitare un conflitto di giudicati; non si applica quando il giudice ordinario può decidere autonomamente disapplicando l'atto amministrativo e quando il giudizio amministrativo non incide su un identico oggetto
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
nelle controversie di lavoro pubblico privatizzato attribuite al giudice ordinario, gli atti amministrativi presupposti vanno eventualmente disapplicati se illegittimi; l'impugnazione davanti al giudice amministrativo non è causa di sospensione del processo
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di una sollecita definizione della controversia
art. 5 L. A.C. n. 2248 del 1865, All. E
richiamato come precedente sistema della disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice ordinario
art. 9, comma 8, d.l. n. 90 del 2014 conv. nella l. n. 144 del 2014
richiamato nel racconto delle censure mosse al regolamento comunale
norma processuale richiamata per il deposito di memorie nel regolamento di competenza
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico privatizzato, quando si controverte del diritto soggettivo del dipendente e del contenuto del singolo rapporto, la tutela spetta al giudice ordinario, anche se la decisione richiede la valutazione incidentale di atti amministrativi presupposti, che possono essere disapplicati se illegittimi.
- L'impugnazione dell'atto amministrativo presupposto davanti al giudice amministrativo non determina automaticamente la sospensione del processo civile o del lavoro: l'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 esclude espressamente che essa sia causa di sospensione.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità tale da rendere indispensabile la decisione della causa pregiudicante per evitare un vero conflitto di giudicati; non basta un possibile contrasto negli effetti pratici delle due decisioni.
- Non vi è conflitto di giudicati, ai fini dell'art. 295 c.p.c., quando i due giudizi hanno oggetto e consistenza soggettiva diversi, perché uno riguarda un diritto soggettivo nel rapporto di lavoro e l'altro l'interesse legittimo all'annullamento dell'atto amministrativo.
- La disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non consente al dipendente di scegliere liberamente tra giudice amministrativo e giudice ordinario per la medesima tutela sostanziale: quando la domanda investe il rapporto di lavoro, il giudice munito di giurisdizione è solo quello ordinario.
- La sospensione necessaria è istituto eccezionale e va interpretata restrittivamente, in coerenza con l'esigenza costituzionale di ragionevole durata del processo.
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