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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24027/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di locazione ad uso diverso da abitazione. La corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha aumentato l’importo dovuto dalla conduttrice alla locatrice, includendo anche il maggior danno e i canoni maturati fino alla riconsegna dell’immobile, avvenuta dopo la scadenza del contratto. La conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto incontestato l’ammontare del canone; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la condanna ai canoni successivi alla scadenza sarebbe stata pronunciata senza prova dell’entità del canone e senza che il dato potesse dirsi incontestato; (3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di non imputabilità del ritardo nella restituzione dell’immobile e sulla domanda di accertamento del canone; (4) nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità ex art. 437 c.p.c. della domanda nuova proposta in appello dalla locatrice relativa ai canoni successivi alla scadenza fino al rilascio. La Suprema Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché la ricorrente aveva in realtà contestato non l’ammontare del canone ma la sua debenza, e perché la censura non coglieva la ratio della decisione di merito; ha inoltre dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di specifica allegazione e di autosufficienza, non essendo stati indicati adeguatamente gli atti e le modalità processuali rilevanti per verificare le omesse pronunce lamentate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero idonee a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e che, per i motivi di omessa pronuncia, mancassero gli oneri di specifica allegazione e produzione degli atti processuali necessari alla verifica delle doglianze. Non ha statuito sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese, e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    Regola il maggior danno dovuto dal conduttore che ritardi la restituzione della cosa locata dopo la cessazione del rapporto; la corte d’appello lo ha applicato per includere le somme dovute fino alla riconsegna dell’immobile.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta non idonea perché la ricorrente non ha individuato correttamente il fatto asseritamente incontestato, limitandosi a contestare la debenza della somma e non l’ammontare del canone.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare la mancata prova del canone; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non si confrontava con l’effettiva ratio della decisione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di specifica allegazione e di autosufficienza del ricorso.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte lo ha applicato in modo rigoroso, rilevando che il ricorso non indicava con precisione gli atti e i documenti processuali necessari a verificare le doglianze formulate.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato come necessario onere di espressa riproposizione delle questioni assorbite o non decise in primo grado, ove non oggetto di specifico appello incidentale.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato per sostenere l’inammissibilità in appello di una domanda nuova; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non sorretta dall’indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se il ricorrente non individua con precisione il fatto contestato e non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La contestazione dell’ammontare del canone è cosa diversa dalla contestazione della sua debenza: una difesa che in concreto presupponga l’esistenza del rapporto e dell’importo pattuito può valere come riconoscimento implicito del canone.
  • Le doglianze di omessa pronuncia richiedono il rigoroso assolvimento dell’onere di specifica allegazione e autosufficienza, con indicazione degli atti processuali rilevanti e delle modalità con cui la questione è stata devoluta al giudice di merito.
  • Quando si denuncia in cassazione la novità di una domanda proposta in appello o la mancata riproposizione di una questione assorbita, occorre produrre e indicare gli atti processuali necessari a consentire alla Corte il controllo sulla effettiva deduzione della questione.
  • Il ritardo nella restituzione dell’immobile locato può fondare la pretesa del locatore ai canoni o al maggior danno sino al rilascio, secondo la disciplina dell’art. 1591 c.c.; tuttavia, in cassazione la relativa contestazione va formulata in modo specifico e autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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